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maggio 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Il decreto regolamenta anche le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori

nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, dando applica-

zione dei contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i

premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi

(che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore

di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro.

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività,

qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo medesimo, il cui raggiungimento sia

verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il decreto,

all'art. 2, elenca a titolo esemplificativo taluni possibili criteri di misurazione che possono essere utilizzati dalla contrattazione

collettiva.

Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili

distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 cc e che l'applicazione dell'imposta sostituiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni

previste dalla L 208/2015, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i

contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da

realizzarsi attraverso la previsione di uno specifico piano. Non costituiscono strumenti utili al fine dell'incremento del limite i

gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione

nominativi, non monetizzabili o cedibili a terzi.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto aziendale o territoriale, da effet-

tuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto,

redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro. Per i premi di risultato

relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità, qualora ancora non effettuato, deve avvenire entro

i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.

DECRETO del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze del 25

marzo 2016.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze

Visto l’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del

prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali

regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di

ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione,

misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di

partecipazione agli utili di impresa;

Visti i commi da 183 a 186 dello stesso articolo e, in particolare, il comma 186, il quale prevede che le disposizioni di cui ai

commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di

importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000;

Visto il comma 187 dello stesso articolo, il quale prevede che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme

e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51

del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il comma 188 dello stesso articolo, il quale demanda a un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di

concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, la individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttivi-

tà, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui al comma 182, nonché delle modalità attuative delle previsioni contenute

nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all’organizzazione del lavoro di cui al comma

189, nonché le modalità del monitoraggio dei contrati aziendali o territoriali di cui al comma 187 del medesimo articolo;

Visto il comma 189 dello stesso articolo, il quale prevede che il limite di cui al comma 182 è aumentato fino a un importo non

superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con le moda-

lità specificate nel decreto di cui al comma 188;