Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 177 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 177 Next Page
Page Background

17

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

maggio 2016

Lavoro intermittente e attività discontinue previste dal Rd n. 2657/1923

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 21 marzo 2016, conferma che in attesa dell’emanazione del decreto

che individui i casi di utilizzo del lavoro intermittente, rimangono in vigore le disposizioni vigenti.

Conseguentemente, il ricorso al lavoro intermittente può essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni, purché le

prestazioni lavorative siano svolte entro i 25 anni, e con più di 55 anni (causali soggettive) o, in assenza di regolamentazione

da parte dei contratti collettivi, per le mansioni previste dal Rd n. 2657/1923.

RISPOSTA a interpello n. 10 del ministero del Lavoro del 21 marzo 2016.

Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Lavoro intermittente –

Artt. 13 e 55, Dlgs n. 81/2015.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine

alla corretta interpretazione dell’art. 13, comma 1, Dlgs n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.

In particolare l’istante chiede se, in virtù di quanto disposto dal legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 – ai sensi del

quale “sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le

regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, rife-

rirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al Rd n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

e dell’ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente –

ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del Dlgs n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione

collettiva. In assenza di essa, il legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto

del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali”.

Il decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il Dm 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è

ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata

al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Tale decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora

vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del Dlgs n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente

possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal Rd n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo ministero con circolare n. 20/2012, richia-

mata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa amministrazione in ordine alla questione in

argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).

Datori di lavoro esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail

il certificato medico di infortunio

L’Inail, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, rende noto che, per effetto delle semplificazioni introdotte dal Dlgs n.

151/15 in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati

dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. L'adempimento è posto a carico

del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia.