maggio 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Conciliazioni valide solo se firmate nelle sedi e con le parti firmatarie
dei Ccnl applicati
Il ministero del Lavoro, con nota del 16 marzo 2016 n. 37/5199, ha dato indicazioni alle proprie Direzioni territoriali di
verificare che le organizzazioni sindacali che effettuano il deposito dei verbali di conciliazione abbiano il requisito della maggio-
re rappresentatività e abbiano rispettato le procedure previste dai Ccnl.
La ricostruzione giuridica del ministero ribadisce che la valida conciliazione in sede sindacale deve avvenire “presso le
sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”,
come dispone l'art. 412-ter cpc, e applicati dall’azienda.
Il ministero del Lavoro ha inoltre evidenziato che, ai sensi del 411, comma 3, cpc, la Dtl “può richiedere alle parti sinda-
cali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le predette procedure”.
Conseguentemente, i verbali di conciliazione sottoscritti dalle aziende che applicano il Ccnl per i dipendenti del terzia-
rio, distribuzione e servizi e il Ccnl per i dipendenti del settore turismo hanno validità esclusivamente se siglati nelle sedi sinda-
cali (commissione di conciliazione Ebiter Milano ed Ebtpe ecc.) e con le procedure definite dai Ccnl stessi.
Pertanto i verbali sottoscritti in altre sedi (per es. sedi sindacali) e con associazioni diverse da quelle firmatarie dei Ccnl
applicati, sono privi dei requisiti di legittimità richiesti dall’art. 412-ter cpc come riconfermati dalla nota ministeriale in esame.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla
Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
Area Relazioni Sindacali Commercio Turismo Servizi
Tel. 02.7750314
sindacale@unione.milano.itNOTA del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 marzo 2016 prot. n. 37/5199.
Deposito presso le Dtl di verbali
di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 cpc. Richiesta di parere.
Codesto Ufficio ha inoltrato alla scrivente il quesito relativo alla ampiezza della verifica demandata alle Direzioni territo-
riali del lavoro ai fini del deposito ex art. 411 cpc. La richiesta di parere è stata occasionata dal diniego di codesto Ufficio al
deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale redatti dall'Usi (Unione sindacale italiana) di Foggia. Il diniego è stato
motivato in base all'assenza, nella lettura dei verbali, dell'elemento “(...) di ammissibilità della procedura del deposito” ovvero
che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi, in riferimento alla
circolare ministeriale n. 1138/G/77 del 17.03.1975, nonché, in via sussidiaria, dal momento che “l'associazione sindacale non
risulta firmataria di Ccnl (settore commercio, metalmeccanico, lavoro domestico)”.
Tale motivazione sarebbe censurabile, secondo l'opposta ricostruzione del sindacato coinvolto, in ragione delle modifi-
che apportate al codice di rito nella materia de qua, particolarmente in seguito alla profonda revisione dell'art. 410 cpc (art. 31,
L 4 novembre 2010, n. 183 - cd. collegato lavoro), che renderebbero sul punto ormai inconferente la citata circolare del 1975.
La stessa, infatti, nel trattare il procedimento di conciliazione in sede sindacale alla luce della normativa allora vigente, indivi-
dua un "collegamento implicito" fra l'art. 411, co. 3, cpc, e l'art. 410 cpc, e richiede di conseguenza che le conciliazioni in sede
sindacale, rispetto alle quali si chiede il deposito del verbale presso la Dtl territorialmente competente, avvengano "secondo le
procedure previste da contratti o accordi collettivi" (richiamando quanto allora previsto esplicitamente dall'art. 410 cpc). La
riforma dell'art. 410 cpc, la cui formulazione attuale non contempla più il riferimento alle conciliazioni in sede sindacale, avreb-
be travolto l'implicito collegamento individuato dalla circolare in commento, e non richiederebbe più la verifica del rispetto delle
“procedure previste da contratti o accordi collettivi”, limitando il controllo del direttore territoriale all'autenticità dell'atto. Di con-
seguenza, il deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale presso la Dtl, ancora previsto dall'art. 411 cpc, non potrebbe
essere negato, se non in caso di accertata non autenticità del verbale. Pertanto, sarebbe illegittimo il diniego opposto dall'Uffi-
cio territoriale al deposito di una conciliazione avvenuta in sede sindacale che non fosse esclusivamente motivato in riferimen-
to all'inciso dell'art. 411 cpc.