maggio 2016
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
giu n
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Leggi decreti circolari
Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 32, comma 3, il legislatore del 2015 è quindi intervenuto solo a ridur-
re il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, fermo restando, in continuità con la normativa previ-
gente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi.
La modifica in questione rientra, peraltro, tra le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 80 in via sperimentale per l’anno
2015 e per le giornate di astensione fruite nel medesimo anno; per gli anni successivi, infatti, l’art. 26, comma 3 del decre-
to, condiziona il riconoscimento dei benefici alla individuazione della necessaria copertura finanziaria ad opera degli ulteriori
decreti attuativi della L n. 183/2014. Tale copertura è stata successivamente assicurata dall’art. 43, comma 2, del Dlgs n.
148/2015 che ha, altresì, espressamente richiamato la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del Dlgs n. 80/2015 in virtù della
quale le misure in questione potranno essere rideterminate con decreto interministeriale nell’ipotesi in cui l’azione di moni-
toraggio faccia registrare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa contemplate dalla norma.
Ciò premesso, in risposta al primo quesito, in considerazione del fatto che l’operatività delle misure introdotte nei
termini previsti dal decreto n. 80/2015 resta condizionata alla verifica, effettuata in sede di monitoraggio periodico, circa la
loro perdurante compatibilità finanziaria e tenuto altresì conto del fatto che il legislatore del 2015 ribadisce, in continuità con
la formulazione precedente dell’art. 32, comma 3, Dlgs n. 151/2001, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la
disciplina dell’istituto, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore
del Dlgs n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stes-
sa previsti.
In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrat-
tazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al
momento della definizione degli accordi.
Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da
parte del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in ter-
mini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n.
16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012
in relazione ai permessi ex legge n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere
anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon
andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.
Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale
per i contratti di solidarietà
L’Inps, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, informa che per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di
euro, è stata previsto, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del Dl n. 726/84, stipulati prima dell’entrata in vigore del Dlgs
n. 148/15, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’aumento del trattamento di inte-
grazione salariale nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, per una durata massima di
12 mesi.
L’Istituto informa inoltre che relativamente al trattamento di integrazione salariale erogato nel corso del 2015 per i con-
tratti di solidarietà, autorizzati alla fine del 2015, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue, qualora le aziende
non avessero ancora conguagliato l’incremento potranno effettuare tale operazione entro e non oltre il periodo di paga giugno
2016.
MESSAGGIO Inps n. 1760 del 20.4.2016.
Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di
solidarietà (ex art. 1 Dl 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della
data di entrata in vigore del Dlgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa
data. Maggiorazioni di competenza 2016 e maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.