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maggio 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

giu n

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Leggi decreti circolari

Rispetto alla precedente formulazione dell’art. 32, comma 3, il legislatore del 2015 è quindi intervenuto solo a ridur-

re il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, fermo restando, in continuità con la normativa previ-

gente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi.

La modifica in questione rientra, peraltro, tra le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 80 in via sperimentale per l’anno

2015 e per le giornate di astensione fruite nel medesimo anno; per gli anni successivi, infatti, l’art. 26, comma 3 del decre-

to, condiziona il riconoscimento dei benefici alla individuazione della necessaria copertura finanziaria ad opera degli ulteriori

decreti attuativi della L n. 183/2014. Tale copertura è stata successivamente assicurata dall’art. 43, comma 2, del Dlgs n.

148/2015 che ha, altresì, espressamente richiamato la clausola di salvaguardia dell’art. 27 del Dlgs n. 80/2015 in virtù della

quale le misure in questione potranno essere rideterminate con decreto interministeriale nell’ipotesi in cui l’azione di moni-

toraggio faccia registrare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa contemplate dalla norma.

Ciò premesso, in risposta al primo quesito, in considerazione del fatto che l’operatività delle misure introdotte nei

termini previsti dal decreto n. 80/2015 resta condizionata alla verifica, effettuata in sede di monitoraggio periodico, circa la

loro perdurante compatibilità finanziaria e tenuto altresì conto del fatto che il legislatore del 2015 ribadisce, in continuità con

la formulazione precedente dell’art. 32, comma 3, Dlgs n. 151/2001, la validità del rinvio alla contrattazione collettiva per la

disciplina dell’istituto, si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore

del Dlgs n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stes-

sa previsti.

In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrat-

tazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al

momento della definizione degli accordi.

Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante la possibile collocazione temporale alternativa del congedo da

parte del datore di lavoro, va osservato che la giurisprudenza di legittimità qualifica il diritto alla fruizione del congedo in ter-

mini di diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso (cfr. Cass. 16 giugno 2008, n.

16207). Resta comunque ferma la possibilità – così come rappresentato con risposte ad interpello n. 31/2010 e n. 1/2012

in relazione ai permessi ex legge n. 104/1992 – di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere

anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon

andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.

Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale

per i contratti di solidarietà

L’Inps, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, informa che per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di

euro, è stata previsto, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del Dl n. 726/84, stipulati prima dell’entrata in vigore del Dlgs

n. 148/15, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’aumento del trattamento di inte-

grazione salariale nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario, per una durata massima di

12 mesi.

L’Istituto informa inoltre che relativamente al trattamento di integrazione salariale erogato nel corso del 2015 per i con-

tratti di solidarietà, autorizzati alla fine del 2015, accertata la sussistenza di disponibilità finanziarie residue, qualora le aziende

non avessero ancora conguagliato l’incremento potranno effettuare tale operazione entro e non oltre il periodo di paga giugno

2016.

MESSAGGIO Inps n. 1760 del 20.4.2016.

Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di

solidarietà (ex art. 1 Dl 30/10/1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla L 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della

data di entrata in vigore del Dlgs n. 148/15 le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa

data. Maggiorazioni di competenza 2016 e maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate. Istruzioni contabili.

Variazioni al piano dei conti.