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maggio 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

giu n

2

Leggi decreti circolari

l lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in possesso del requisito contributivo minimo per

la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possono, sulla

base di un accordo individuale con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal

40% al 60%.

Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore l'ammontare equivalente ai contributi a proprio carico riferito alle ore di

lavoro non prestate e la contribuzione figurativa sarà posta a carico dello Stato. Tale importo non concorre alla formazione del

reddito e non è imponibile ai fini contributivi.

Il decreto è stato trasmesso alla Corte dei conti e diventerà operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

DECRETO interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle

Finanze del 7 aprile 2016.

Visto l’articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il

passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchia-

ia, come modificato dall’articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto l’articolo 24, comma 6, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

Visto l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali

in costanza di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la determinazione delle quote retributive pensionistiche per i

lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo 41;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario provve-

dere a stabilire le modalità di attuazione di quanto ivi disposto decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 284, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Articolo 2

Soggetti destinatari e beneficio

1. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed

esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31

dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo

24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto

al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento

con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensioni-

stici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione

figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di

lavoro a tempo parziale agevolato.

2. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui al comma 1, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell’ora-

rio di lavoro, di seguito denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra

la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pen-

sione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al momen-