Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  84 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 84 / 96 Next Page
Page Background

Commercio estero

Commercio estero

84

In primo piano

Legislazione nazionale

gennaio 2016

gennaio 2016

Prodotti

La convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, tra il

Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese e il Governo della

Repubblica italiana, è stata sottoscritta il 14 gennaio 2013, sulla base del modello di convenzione fiscale dell’Ocse.

La ratifica dell’Accordo tra l’Italia e Hong Kong è stata autorizzata con legge n. 96 del 18 giugno 2015.

In base all’accordo, le disposizioni si applicano alle seguenti imposte:

- per quanto riguarda Hong Kong, all’imposta sugli utili, all’imposta sui salari e all’imposta sulla proprietà;

- per quanto riguarda invece l’Italia, l’accordo trova applicazione con riferimento all’Irpef, all’Ires e all’Irap.

E-commerce e consumatori finali

Corrispettivi non più da certificare

Niente documenti fiscali per i servizi di telecomunicazione, di tele-radiodiffusione ed elettronici resi a clienti che non

agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2015, per l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di

commercio elettronico diretto “business to consumer” (B2C); rimane invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi

“business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie.

Grazie alla nuova regola (Dm 27 ottobre 2015), sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con

un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover

emettere alcun documento fiscale, ma annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro

il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica

dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giorna-

liera dei corrispettivi.