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gennaio 2016

Legale

Leggi e provvedimenti

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DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

Indicazioni sull’applicazione delle disposizioni concernenti la vendita,

l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti

Comunicato Ministero della Salute del 26 novembre 2015

La direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, con apposito

comunicato (di cui si allega copia) ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito alle prescrizioni introdotte dal decreto legisla-

tivo 14 agosto 2012, n. 150 (vedasi la circolare 45/2015), riguardanti la vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e

dei relativi coadiuvanti.

In particolare, il ministero precisa che l’articolo 25, comma 1, del Dpr n. 290/2001, non abrogato dal Dlgs n.

150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, qualora classificati “molto tossici, tossici o nocivi”, possono

essere venduti per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi solo a coloro che siano muniti dell’apposita “autorizzazioni all’ac-

quisto”; da ciò si desume a contrario – continua il ministero – che, da tale prescrizione, restano esclusi i prodotti non classifi-

cati “molto tossici, tossici o nocivi”, orientamento questo che trova sostegno nel combinato disposto del suddetto art. 25,

comma 1, con l’art. 9 del Dlgs n. 150/2012 che ha disposto l’obbligo, a decorre dal 26 novembre 2015, del certificato di abili-

tazione per l’utilizzatore professionale, escludendo in tal modo da tale ambito i prodotti destinati all’utilizzo non professionale

che, comunque, saranno individuati con decreto del ministero della Salute, d’intesa con il ministero delle Politiche agricole e

con il ministero dell’Ambiente, il cui iter – precisa il comunicato - è in fase di definizione.

Sempre il comunicato in oggetto evidenzia che per quanto concerne i prodotti autorizzati esclusivamente per la prote-

zione delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico, noti come Ppo, continua a

trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 28 [Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti di

cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 2 del presente regolamento, che restano disciplinate dal regolamento emanato con il

decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392] del Dpr n. 290/2001.

COMUNICATO del Ministero della Salute Prot. DGISAN 0044451-P-26/11/2015 del 26 novembre 2015.

Indicazioni in merito

all’ applicazione delle disposizioni concernenti la vendita, l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei

coadiuvanti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Con Il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/Ce che istituisce un quadro

per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha introdotto, come noto, prescrizioni, per la vendita, l’ac-

quisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti, innovando, quindi, le disposizioni dettate al riguardo dal

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

Ciò posto, in relazione alla concreta attuazione delle suddette prescrizioni, a decorrere dal 26 novembre 2015, si

rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

L’art. 9 del suddetto Dlgs introduce l’obbligo del “certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo” per tutti coloro che,

nel corso di un’attività professionale nell’ambito del settore agricolo o in altri settori affini, utilizzano e/o acquistano per l’impie-

go diretto, per sé o per conto terzi, i prodotti fitosanitari e i loro coadiuvanti. Il predetto certificato è rilasciato dalle regioni e

dalle province autonome, individuate come autorità competenti per l’attuazione del sistema di formazione e certificazione

rivolto agli utilizzatori professionali, nonché a rivenditori e consulenti; sono, comunque, salve fino alla loro scadenza le pree-

sistenti “abilitazioni all’acquisto”, rilasciate dalle stesse autorità ai sensi del Dpr n. 290/2001.

L’articolo 10, oltre a prevedere la presenza, al momento della vendita, di una persona titolare o dipendente, in pos-

sesso del relativo certificato di abilitazione, ha disposto, altresì, in capo al distributore l’obbligo di verificare la validità del cer-

tificato di abilitazione esibito dall’utilizzatore professionale acquirente.

L’art. 25, comma 1, del citato Dpr 290/2001, non abrogato dal Dlgs 150/2012, dispone che i prodotti fitosanitari e loro

coadiuvanti, qualora classificati“molto tossici, tossici o nocivi”, possono essere venduti per l’impiego diretto, per sé o per