novembre 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
a) il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in
ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale ammini-
strativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento,
tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati
al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (Ce) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivi-
tà nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell’attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è
stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità
di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l’esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considera-
to a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei
lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. In ogni caso l’ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a
50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la presta-
zione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.
Articolo 4
Condizioni di lavoro e di occupazione
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il
periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni
lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di tratta-
mento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assem-
blaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in
funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori,
in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate
nell’allegato A del presente decreto legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n.
81 del 2015.