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novembre 2016

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d’applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di

servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un’altra impresa, anche

appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo

del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che

distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia.

3. L’autorizzazione prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di som-

ministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove pre-

visto, rilasciato dall’autorità competente di un altro Stato membro.

4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III

del regolamento (Ce) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (Ce) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in

uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.

6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «autorità richiedente» l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di

una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

b) «autorità adita» l’autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione

secondo quanto previsto dal presente decreto;

c) «autorità competente» il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini

delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 21, l’autorità giudiziaria;

d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, prede-

terminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;

e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui

all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie:

1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

2) durata minima delle ferie annuali retribuite;

3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;

4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori;

5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

7) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

Articolo 3

Autenticità del distacco

1. Ai fini dell’accertamento dell’autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva

di tutti gli elementi della fattispecie.

2. Al fine di accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione

o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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