Stop ai diesel Euro 4 dalla data di cessazione dell'emergenza sanitaria. Ordinanza di Regione Lombardia
Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova Ordinanza (la numero 675) con "efficacia immediata" che "a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da COVID-19 derivanti da forme di aggregazione" prevede che "la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, attualmente prorogato fino al 31 gennaio 2021".
La stessa ordinanza prevede che "le disposizioni concernenti la decorrenza della misura di limitazione per i veicoli di cui al punto 1 siano efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali".
Rimangono confermate invece, sempre a partire dall'11 gennaio 2021, i divieti di circolazione dei veicoli euro 0 benzina e euro 0, 1, 2 e 3 diesel: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19,30. Dal 1° gennaio al 31 dicembre in Fascia 1 e 2.
In vigore i nuovi provvedimenti di emergenza antismog
I nuovi provvedimenti adottati si articolano su due livelli, in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il Pm10 (50mg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento. Ovvero dopo il 4° giorno e dopo il 10°.
Misure di 1° livello, le novità
Per quanto riguarda la mobilità, queste misure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che appartengono alle Fasce 1 e 2 e ai Comuni aderenti. In città saranno limitate all’utilizzo delle autovetture di classe fino ad euro4 diesel, dalle 8.30 alle 18.30. Comprese quelle dotate di filtro antiparticolato.
Per quanto riguarda il riscaldamento e l’agricoltura, le limitazioni si applicano, non solo ai Comuni con più di 30.000 abitanti. Bensì a tutti quelli del territorio provinciale interessato.
Coi provvedimenti di 1° livello è in vigore il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa, in presenza di impianti di riscaldamento alternativi, con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle.
Sono confermati inoltre il divieto assoluto di combustioni all’aperto per residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio o a scopo d’intrattenimento. Ed anche il limite delle temperature all’interno degli edifici fissato a 19°c, con una tolleranza di 2°c.
Infine resta valido il divieto di spandimento dei reflui zootecnici, salvo iniezione diretta o interramento immediato.
Provvedimenti di 2° livello, aggiornamenti
Le limitazioni alla mobilità, con le misure di 2° livello, sono estese in ambito urbano a tutti i veicoli (inclusi quelli commerciali) di classe fino ad euro4 diesel compreso (anche con filtro antiparticolato) dalle ore 8.30 alle 18.30.
Le limitazioni di 2° livello, per quanto riguarda il riscaldamento e l’agricoltura, si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato. In aggiunta alle limitazioni di 1° livello, è compreso il divieto di utilizzo dei generatori di calore domestici. A biomassa legnosa inferiori o uguali a 4 stelle.
(Fonte: Lombardia Notizie)
08/01/21