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INFO UFFICIALI

Archivio aggiornamenti precedenti su emergenza Coronavirus

 

Ordinanza Regione Lombardia 604 del 10 settembre 2020

 

Ordinanza Ministero della Salute 16 agosto 2020

 

"Decreto Agosto" (decreto legge 14 agosto 2020)

 

Ordinanza Ministero della Salute 12 agosto 2020

 

Dpcm 7 agosto 2020

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 590 del 31 luglio 2020

(allegato 1 Ordinanza)

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 580 14 luglio 2020

(allegato 1 Ordinanza) 

 

Dpcm 14 luglio 2020

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020

(allegato 1 Ordinanza)

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 566 del 12 giugno 2020

(allegato 1 Ordinanza)

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020

 

Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Decreto rilancio"

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 

Dpcm 17 maggio 2020 e allegati 

Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33

Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 

Ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile in vigore fino al 17 maggio

 

Nota del Ministero della Salute sui trasporti pubblici (29 aprile)

 

Dpcm 26 aprile 2020 e allegati

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile (modifiche all'Ordinanza n. 528 dell'11 aprile)

 

Misure nei luoghi di lavoro: il documento tecnico Inail

 

Ordinanza Regione Lombardia n. 528 dell'11 aprile in vigore fino al 3 maggio

Il comunicato stampa di Lombardia Notizie sull'Ordinanza 

 

Dpcm 10 aprile 2020 proroga restrizioni fino al 3 maggio 

 

Dpcm 10 aprile 2020 istituzione Comitato di esperti

 

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (con le misure urgenti di accesso al credito) 

 

Modifiche e integrazioni all'Ordinanza di Regione Lombardia 4 aprile 2020

Ordinanza Regione Lombardia 4 aprile 2020

 

Regione Lombardia: deliberazione sospensione tributi 

 

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 

 

Spostamenti: nuovo modulo di autodichiarazione

 

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020

 

Modalità d'ingresso in Italia: ordinanza del Ministro della Salute con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  (28 marzo) 

Spostamenti: il nuovo modulo di autodichiarazione (26 marzo)

 

Decreto Ministro dello Sviluppo Economico: modifiche elenco attività economiche

Dpcm 22 marzo 2020 (all. 1)

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Documenti (conducenti, veicoli): proroghe scadenze

Spostamenti: il modulo di autodichiarazione (23 marzo)

 

Il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 

 

Spostamenti: l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto del Ministro dell'Interno (norme ricomprese nel Dpcm 22 marzo)

 

Regione Lombardia: ordinanza in vigore fino al 15 aprile

 Allegato 1 Ordinanza Regione Lombardia: attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

 Allegato 2 Ordinanza Regione Lombardia: attività inerenti i servizi alla persona

Info da Regione Lombardia

 

Ordinanza Ministero della Salute 20 marzo 2020 

 Decreto legge n. 18 "Cura Italia": nota di sintesi dei provvedimenti

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID_19

 

 

Attività commerciali nei giorni prefestivi e festivi: la circolare del Ministero dell'Interno

 

Spostamenti: modulo di dichiarazione

 

False mail in materia di Coronavirus - Allerta della Polizia Postale

 

Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro

Promosso dal Governo, il 14 marzo è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. La sottoscrizione di Confcommercio si è realizzata attraverso Rete Imprese Italia. Il protocollo si articola per linee guida condivise finalizzate ad agevolare l’adozione di protocolli anticontagio. In funzione di tale adozione si prevede la possibilità di sospensioni dal lavoro con l’accesso agli ammortizzatori sociali.

Il Protocollo

 

Emergenza Covid-19: proroga termini versamenti fiscali. Nuove e scadenze e sospensioni.

Il comunicato del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

 

ATTIVITA' CONSENTITE E SOSPESE: LE INDICAZIONI DI SINTESI

SCARICA QUI IL DPCM 11 MARZO (CON GLI ALLEGATI)

Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: il provvedimento – in vigore dal 12 marzo fino al 25 marzo, introduce sull’intero territorio nazionale ulteriori più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Di seguito alcune delle misure.
Sospensione attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’allegato 1 del decreto) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l’accesso alle sole attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie...) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del decreto (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Sono possibili interventi di programmazione con riduzione e soppressione dei servizi di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Attività produttive e professionali: la raccomandazione è quella di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Sono incentivate le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Sono sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione. Vengono assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, va rispettata la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale. Sono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando, a tal fine, forme di ammortizzatori sociali.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le sue disposizioni, le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo.

Provvedimenti del Comune di Milano
 
 
Il sindaco di Milano ha disposto, tra le varie misure dell'ordinanza (vedi link) anche una serie di provvedimenti relativi alle scadenze fiscali che riguardano:
per il Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP), la ridefinizione delle scadenze al 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre;
per il Canone di Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (COSAP) relativo ai mercati, chioschi ed edicole, il differimento della rata unica dal 30 giugno ad una scadenza successiva al 30 settembre, ed entro il 31 dicembre 2020.
Per quello che riguarda il pagamento della TARI, la facoltà di pagamento, oltre che in rata unica, avviene in quattro rate: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre.

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020: estensione misure restrittive a tutto il territorio italiano

Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con misure urgenti per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 che si estendono sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento, in vigore fino al 3 aprile, estende a tutta Italia le misure del Dpcm 8 marzo (previsto per la Regione Lombardia e le 14 Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia). Cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure che gli art. 2 e 3 del Dpcm 8 marzo avevano previsto per l’intero territorio nazionale.

SCARICA QUI IL DPCM 9 MARZO

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

 

 

 

SCARICA QUI IL DPCM 8 MARZO                                     

 

 

LOMBARDIA: COSA E' CONSENTITO E COSA NON LO E' - IL CARTELLO CON LE INDICAZIONI PRATICHE  

 

Emergenza Coronavirus: nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dall'8 marzo. Misure più restrittive, fino al 3 aprile, per l'intera Lombardia e 14 province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte Marche. Di seguito (vedi anche il cartello scaricabile con le indicazioni pratiche) alcune delle prescrizioni che riguardano più direttamente l'attività d'impresa.

➡ Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
➡ sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
➡ nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
➡ sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
➡ sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
➡ sono sospesi i servizi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e i corsi di formazione.

Emergenza Coronavirus: libera circolazione delle merci. L'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblici esercizi: possibile la consegna a domicilio dopo le 18 (rispettando le regole di evitare contatti personali al momento della consegna): la FAQ della Protezione Civile segnalata da Epam (l'Associazione pubblici esercizi Confcomnmercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 4 marzo 2020: ulteriori misure di contrasto e contenimento

Nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che introduce misure urgenti di contenimento e gestione, per tutto il territorio nazionale, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni producono effetto dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile.
Avvertenze: per quanto riguarda il coordinamento del decreto con le disposizioni del decreto 1 marzo 2020, nei Comuni della “zona rossa”, nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e nelle province di Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona, restano ferme le misure previste dal DPCM del 1 marzo, alle quali si aggiungono, ove più restrittive, le misure di questo decreto.
Sull'intero territorio nazionale, invece, cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni (dettate dagli articoli 3 e 4 del DPCM 1 marzo) e trovano applicazione le misure dettate dal nuovo provvedimento.

SCARICA IL DPCM 4 MARZO 2020

Scarica il cartello con le nuove avvertenze per gli esercizi commerciali (per cartelli con il logo della propria associazione di riferimento rivolgersi alla segreteria dell'associazione stessa a partire dal pomeriggio del 2 marzo)

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 – disciplina unitaria del quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6– entrata in vigore

Emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (1° marzo 2020) volto a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni producono effetto dal 2 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo prossimo.  Dalla data di entrata in vigore cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell’art 3, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.
 
Di seguito, le disposizioni più rilevanti (qui il provvedimento complessivo).
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni della zona rossa (art. 1)
 
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni della  c.d. “zona rossa” individuati all’allegato 1 del DPCM in esame - Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini; Veneto: Vo’ – sono adottate le seguenti misure di contenimento (che sostanzialmente confermano  le misure già previste nei DPCM precedenti). In particolare:
divieto di allontanamento e di accesso;
sospensione delle manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
sospensione dei viaggi di istruzione in Italia o all’estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
sospensione dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura;
sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;
chiusura delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, secondo modalità e limiti indicati dal Prefetto territorialmente competente;
obbligo di accedere agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle ASL competenti per territorio;
sospensione dei servizi di trasporto merci e persone, terrestre, ferroviari, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai Prefetti territorialmente competenti;
sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l’allevamento di animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante ed animali;
sospensione dal lavoro per i lavoratori residenti o domiciliati negli 11 comuni della zona rossa, anche se l’attività lavorativa si svolga fuori da uno di tali comuni.
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (art. 2)
 
Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona (indicate nell’allegato 2),  sono adottate, tra le altre, le seguenti misure di contenimento:
sospensione degli eventi e delle competizioni  sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, salvo che si svolgano a porte chiuse;
possibilità di svolgere le attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;
sospensione di tutti eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche;
sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e delle procedure concorsuali pubbliche e private;
svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori (criterio droplet);
apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra visitatori (cd criterio droplet); stesso criterio anche per le aperture di musei e luoghi di culto.
Nelle sole province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (All 3) nelle giornate di sabato e domenica, si applica la misura della chiusura delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.
Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
 
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)
 
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano, tra le altre, le seguenti misure:
in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, elencate nell’allegato 4 del decreto, presso gli esercizi commerciali;
chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei comuni della cd zona rossa, deve comunicare tale circostanza al proprio medico ai fini della prescrizione della permanenza domiciliare. In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, datore di lavoro e medico di base, in cui si dichiara che “per motivi di sanità pubblica” la persona è stata posta in quarantena, specificando data di inizio e fine del periodo.

Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale (art. 4)

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:
la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) – che il  dPCM 25 febbraio 2020 circoscriveva  alle sole regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto in via provvisoria fino al 15 marzo 2020 – potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, su tutto il territorio nazionale, anche in assenza degli accordi individuali cui la normativa di riferimento rinvia per l’attivazione della predetta attività di lavoro, e per la durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020). L’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro – finalizzata all’assolvimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – può essere resa in via telematica anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito dell’INAIL (cfr nota 26 febbraio 2020);
sospensione dei viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo prossimo.
 
Decalogo misure igieniche (Allegato 4)
 
L’allegato 4 individua le seguenti misure igieniche:
Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol;
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 
Aggiornamento: 2 marzo, ore 8.15
 
LE MISURE PRECEDENTI

CORONAVIRUS, BAR E PUB CHE PREVEDONO SERVIZIO AL TAVOLOAPERTI DOPO LE 18: IL CHIARIMENTO DI REGIONE LOMBARDIA

 Comunicato di Lombardia Notizie del 26 febbraio 

"I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande possono rimanere aperti come i ristoranti, a condizione che sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio".


Lo chiarisce una FAQ pubblicata sul sito della Regione Lombardia ricordando che "L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come 'gialle' (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della 'zona rossa') e' quello di limitare le situazioni di affollamento di piu' persone in un unico luogo. L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione puo' dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa".

Sul sito della Regione sono state pubblicate interpretazioni autentiche che chiariscono cosa prevede l'ordinanza firmata domenica dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal ministro della Salute, Roberto Speranza che non e' stata ne' modificata ne' aggiornata e resta pienamente in vigore.

"Nei ristoranti - chiarisce la Nota - puo' entrare un numero contingentato di persone. Lo stesso, dunque, vale anche per i bar dove ci sono posti a sedere contingentati e che e effettuano servizio al tavolo e non al bancone.

Dal sito di Regione Lombardia 

(Nota: le Faq che seguono tengono conto dell'aggiornamento di questa notizia)  
 

CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?

I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020

I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTE ALL’ORDINANZA?

No, i bar che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita…) non sono soggetti alle restrizioni previste all’ordinanza

CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.

IN QUALI CASI IL BAR PUO' RIMANERE APERTO?

I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.


QUALI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?

Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali, ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperto al pubblico, non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali.


QUALI ATTIVITA’ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?

All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione non sono soggetti all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica le attività che vendono prodotti alimentari in misura prevalente. Nelle medesime strutture i bar si devono invece attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.

L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?

Le tabaccherie senza attività di bar o altre attività accessorie non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle 6

 
 
 
 
 
 
 

Comunicato di Lombardia Notizie del 24 febbraio


CORONAVIRUS, CHIARIMENTI RISPETTO ALL'ORDINANZA FIRMATA DAL MINISTRO SPERANZA E DAL PRESIDENTE FONTANA

Pubblichiamo alcuni chiarimenti relativi all'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23 febbraio 2020.
L'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come 'gialle' (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) e' quello di limitare le situazioni di affollamento di piu' persone in un unico luogo.
L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione puo' dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa.

 

I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?

Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.


COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?

Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?

Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.


I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?

Sì, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente

 

LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI?

Sì, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.


CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?

L’autorità preposta è Regione Lombardia.


COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?

Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. è consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili. Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.


COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?

Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.


LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?

Sì.

QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?

All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.

 

 

Comunicato di Lombardia Notizie del 23 febbraio 

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno firmato un'ordinanza con la quale, si dispongono una serie di provvedimenti per l'intero territorio della Lombardia

In particolare, fatto salvo quanto gia' disposto con le norme e le ordinanze per i Comuni compresi nella 'zona rossa' di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le seguenti disposizioni

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a distanza;

3) la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

4) la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

5) la  previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

Per quanto riguarda la chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali (di cui agli articoli I e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'), le chiusure delle attivita' commerciali sono disposte in questi termini:

-   bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

-  per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati e' disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

-   per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

"Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute - conclude l'ordinanza - puo' modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica. La presente ordinanza ha validita' immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni".

 

Comunicato di Lombardia Notizie del 21 febbraio 

Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano

Le ordinanze, firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per i Comuni compresi nella 'zona rossa' di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano prevedono 

 

1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;

2)  Sospensione di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi;

3) Sospensione delle attivita' lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);

4) Sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;

5) Sospensione della partecipazione ad attivita' ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;

6)  sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;

 7)  Sospensione della frequenza delle attivita' scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;

 8)  interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.

 "I lavoratori impiegati nei servizi essenziali - si legge ancora nell'ordinanza - sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori.

La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorita' centrali.

Il Prefetto di Lodi e' incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza".

 

INDICAZIONI E COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DI CARATTERE SANITARIO (FONTE: REGIONE LOMBARDIA)

1) Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.Lavarsi le mani elimina il virus


2) Evita il contatto ravvicinatocon persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.


3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.


4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.


5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.


6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.


7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).
Uso della mascherinaAiuta a limitare la diffusione del virus,ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).


9) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.


10) Contatta il numero verde 1500 per maggiori informazioni

Il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500.

 

05/11/20
Categoria: Area media

Tipologia: Scenario nazionale

 
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