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Contratti di solidarietà

Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale che, a seguito della sottoscrizione di un accordo tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, permette di ridurre l’orario di lavoro a fronte del mantenimento dell’occupazione.

La disciplina dei contratti di solidarietà si applica:

a) alle aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art.1, L. 863/84) – c.d. Tipologia A;
b) alle aziende che non rientrano nella disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 5, L. 236/1993) nonché alle aziende artigiane – c.d. Tipologia B.

Al lavoratore interessato dal contratto di solidarietà viene erogata dall’INPS una quota della retribuzione persa.

Le fonti normative che regolano i contratti di solidarietà sono divere in base al settore di appartenenza e della dimensione occupazionale dell’azienda. 

In estrema sintesi per le aziende di cui alla precedente lettera a) la disciplina è prevista dal Decreto Legge del 30 ottobre 1984, n. 726 “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, convertito con modificazioni nella Legge 19 dicembre 1984, n. 863; mentre per le imprese di cui alla lettera b) occorre fare riferimento al Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”, convertito con modificazioni nella Legge 19 luglio 1993, n. 236.

 


 Scheda contratti di solidarietà di tipo "A" - Legge 863/1994Per un approfondimento si vedano le tabelle allegate.

 Scheda contratti di solidarietà di tipo "B" - Legge 236/1993

 Guida ai contratti di solidarietà


 
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