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Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione per il contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro

La revisione dei Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile 2020 ha comportato implementazioni e specificazioni ad alcuni punti del documento, aggiornandolo anche alla luce delle disposizioni normative succedutesi nel frattempo nei vari provvedimenti. 

Viene ribadito che il contagio da Covid-19 è un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, ma il cui allarme sociale è fortemente sentito e pertanto la mancata attuazione dello stesso, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Nelle premesse si sottolinea l’importanza, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, di assicurare che negli spazi condivisi vengano indossati dispositivi di protezione delle vie aeree, ferma restando l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale. 

Per quanto riguarda il Punto 2 (Ingresso in azienda) viene specificato che la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 

Ai fini della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio viene richiamata l’applicazione dei protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX (Linee Guida delle Regioni contenenti le schede tecniche di settore per la riapertura delle attività) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021. 

Con riferimento al punto 3 (Pulizia e sanificazione in azienda) si specifica che la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 concernente l’attuazione di misure contenitive del contagio per la sanificazione in strutture non sanitarie e che la pulizia e la sanificazione dovrà essere fatta anche per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 

Al punto 6 (Dispositivi di protezione individuale) viene ribadito che sono considerati DPI le “mascherine chirurgiche” e in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine o altri DPI di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. 

Per quanto concerne il Punto 8 (Organizzazione aziendale) viene evidenziata l’importanza del ricorso al lavoro agile o da remoto e assicurare un piano di turnazione dei lavoratori. 

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSPP dovrà tener conto del contesto associato alla trasferta prevista, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. 

Riguardo al punto 10 (Spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione) si conferma la sospensione di eventi interni e attività di formazione in aula, anche obbligatoria, salvo le deroghe previste dalla normativa vigente. A tale proposito viene richiamato l’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 che consente “in presenza” la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio secondo il “Documento tecnico” pubblicato dall’Inail. 

Al punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente) vengono rimarcati l’importanza della stessa e sottolineato il ruolo del medico competente e la sua collaborazione con l’Autorità sanitaria per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al tampone Covid-19. 

Per il reintegro progressivo dei lavoratori risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica come previsto dall’art. 41 comma 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/08, per verificarne l’idoneità alla mansione e per valutare se vi sono profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

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