Estensione del Green Pass nei luoghi di lavoro - D.L. n. 127/21
Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito si evidenziano le principali previsioni afferenti il lavoro privato.
DISPOSIZIONI URGENTI SULL’IMPIEGO DEL CD. GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO (ART. 3)
La disposizione introduce l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
La finalità è quella di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e, pertanto, chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire, su richiesta, il Green Pass.
Si ricorda che il Green Pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o antigenico rapido negativo, guarigione da COVID-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti (occorreranno dei chiarimenti amministrativi per capire se debbano intendersi solo le imprese o piuttosto tutti i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.
I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
A livello sanzionatorio è previsto:
- per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.
COSTO DEI TAMPONI (ART. 4)
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
DURATA DEL GREEN PASS (ART.5)
Per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (la normativa attuale prevede invece che la validità decorra dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).
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DOCUMENTAZIONE
- Modalità automatica dell'App VerificaC19
- Inps messaggio n. 3948 del 15 novembre 2021 - Ulteriore funzionalità servizio “Greenpass50+”
- Inps messaggio n. 3768 del 3 novembre 2021 - Nuove funzionalità procedura “Greenpass50+”
- Garante per la protezione dei dati personali comunicato stampa del 1° novembre 2021 - Verifica Green Pass e utilizzo App VerificaC19
- Inps messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 - "Greenpass50+" il servizio Inps di verifica automatica del Green pass
- Ministero delle Infrastrutture nota n. 3742 del 14 ottobre 2021 - Chiarimenti sull’ applicazione dell’obbligo di green pass nel settore dei trasporti
- D.P.C.M. 12 ottobre 2021 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”»
- Le nuove FAQ del Governo (12 ottobre 2021)
- Decreto Legge n. 139 dell'8 ottobre 2021 - Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (c.d. Decreto capienze)
- Ministero della Salute circolare n. 28862 del 28 giugno 2021 - Manuale di verifica Green Pass
- Slides illustrative del Decreto Legge n. 127/2021
- GPDP - Divieto di conservazione copia Green Pass
- Ministero della Salute circolare n. 43366 del 25 settembre 2021 - Proroga validità dei certificati di esenzione alla vaccinazione
- Ministero della Salute circolare n. 43105 del 24 settembre 2021 - Esclusi i tamponi salivari per ottenere il Green Pass
- Ministero della Salute circolare n. 42957 del 23 settembre 2021 - Equivalenza di vaccini somministrati all'estero
- Ministero della Salute circolare n. 35444 del 5 agosto 2021 - Certificazione di esenzione alla vaccinazione per sperimentazione COVITAR - ReiThera
- Ministero della Salute circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - Certificazioni di esenzione alla vaccinazione
- D.P.C.M. 17 giugno 2021 - Modalità di verifica del Green Pass
- FAQ Ministero della Salute Piattaforma nazionale-DGC
- FAQ del Governo
- Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening