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Le indicazioni del Ministero del Lavoro per la CIG in deroga delle aziende multilocalizzate

FAQ relative all’accesso alla cassa integrazione in deroga per le imprese multilocalizzate

Elenchi decreti emanati con causale "COVID-19 Deroga" per le imprese multilocalizzate

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Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 11/2020, illustra la normativa recentemente entrata in vigore in materia di CIGD introdotta dal c.d. Decreto Rilancio, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 52/2020 (Lavoronews n. 113/2020), fornendo, altresì, le indicazioni relative all’accesso al trattamento anche per le proroghe le cui istanze dovranno essere presentate all’Inps.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo della misura ed il suo campo di applicazione, il Ministero del Lavoro precisa che, con riferimento ai limiti massimi di durata del trattamento:

  • relativamente ai periodi di CIGD di 9 + 5 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulteriori cinque settimane è che sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato;
  • per il riconoscimento dell’eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 è necessario che i datori di lavoro abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane + 5 settimane). 

Sempre con riferimento ai limiti di durata massima del trattamento, rimangono ferme le norme di cui al comma 8 bis e 8 quater dell’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, in base alle quali i datori di lavoro con sede legale o con unità produttive/operative site nelle ex zone “rosse” e “gialle”, o per i lavoratori ivi residenti o domiciliati, sono riconosciuti ulteriori periodi di CIGD, rispettivamente pari a tre mesi ed un mese.

Le domande di CIGD per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro, secondo le procedure già in uso, sono concessi direttamente dall'Inps.

I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime nove. 

Per quanto attiene le istanze di competenza del Ministero del Lavoro (aziende plurilocalizzate), le modalità di presentazione sono quelle già indicate dalla Circolare n. 8/2020 (Lavoronews n. 55/2020) e conformemente alle procedure già in uso (allegato 1 foglio excel da allegare alla domanda per aziende che richiedono 9 settimane e allegato 2 per le aziende che richiedono 13 settimane). 

Gli aspetti relativi all’amministrazione competente a ricevere le istanze, ai termini di presentazione delle istanze e alla concessione ed erogazione dei trattamenti vengono dettagliati nel Decreto Interministeriale n. 9/2020. 

Apri link
Form excel elenco lavoratori (allegato 1)
Form excel elenco lavoratori (allegato 2)

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L’Inps, con messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020 c.a., informa di aver predisposto per le aziende multilocalizzate, con unità produttive site in 5 o più Regioni, che devono presentare domanda di CIGD in deroga, un diverso flusso di gestione semplificato di invio delle domande, che consente la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale. 

Preliminarmente all’inoltro delle domande, l’azienda dovrà comunicare all’Istituto, inviando una PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, che in relazione al decreto di concessione adottato dal Ministero del Lavoro, intende presentare una domanda semplificata in presenza di una pluralità di unità produttive. 

La PEC dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • n. decreto ministeriale;
  • Settimane concesse;
  • Unità produttiva accorpante;
  • Elenco Unità produttive accorpate.

Ne deriva che dovranno essere espressamente indicate dall’azienda stessa le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari.

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Indicazioni per il caricamento delle domande di CIGD per le aziende multilocalizzate

Il Ministero del Lavoro segnala che, a seguito dello stato emergenziale attualmente in vigore, in conformità all'articolo 22 del D.L. n. 18/2020, nonché alla circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 (Lavoronews n. 55/2020), per le domande da presentare con causale "COVID-19 Deroga" è possibile utilizzare la Scheda1/A - Crisi aziendale (Manuale Utente CIGSonline Paragrafo 2.1.6 – Sezione 6 – Scheda), salvarla in "bianco" e ricaricarla sul sistema per procedere all'inoltro della domanda. 

Scaricare e compilare la scheda predisposta e allegarla, in formato .xls oppure .ods, alla domanda. 

Modalità compilazione domande CIG in Deroga (art.22 del Decreto Legge 18/2020)

Il Ministero segnala inoltre che nella circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «…al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente «al comma 1 dell'articolo 22».

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Istanze di CIGD per aziende multilocalizzate con unita' operative in Lombardia  - Unica domanda al Ministero

Il Ministero del Lavoro, con Avviso del 30 aprile pubblicato sul proprio sito, modificando le precedenti disposizioni (Lavoronews n. 65/2020), precisa che, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 18/2020, le aziende plurilocalizzate possono presentare le domande centralizzate al Ministero anche con riferimento alle unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Nel nuovo avviso si precisa che l’avvenuta conversione in legge del D.L. n. 18/2020 ripristina la possibilità di presentare la domanda centralizzata per l’intero periodo tutelato.

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Doppia istanza di CIGD per le aziende multilocalizzate con unità operative in Lombardia 

Il Ministero del Lavoro, con Avviso del 23 aprile c.a., evidenzia che nel caso in cui una o più unità aziendali coinvolte abbiano sede nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, ovvero nei comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. dell'1 marzo 2020, occorre presentare due distinte istanze:

  • una istanza da inoltrare al Ministero del Lavoro per il tramite della piattaforma CIGSonline, secondo le indicazioni di cui alla Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, individuando tutte le unità aziendali coinvolte, per un periodo massimo di 9 settimane (ex art. 22 D.L. n. 18/2020).
  • una seconda istanza dovrà essere presentata alla Regione competente, secondo le indicazioni dalla stessa fornita, per le settimane aggiuntive (ex artt. 15 e 17 D.L. n. 9/2020). Per la Regione Lombardia, le domande dovranno essere presentate sul portale Gefo

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Confcommercio ha predisposto un modello standard per la gestione della fase sindacale della Cassa Integrazione Guadagni in deroga che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 40/2020  di riparto delle risorse (Lavoronews n. 33/2020).

Ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIGD è riconosciuto dal Ministero del Lavoro che risulta, pertanto, inserito tra i destinatari, insieme alle OO.SS. nazionali, nel format in allegato.

Si resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Ministero del Lavoro per le modalità operative di consultazione.

Modello istanza CIGD multilocalizzate

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Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 38 dell'8 aprile contenente le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica. 

I trattamenti di CIG in deroga vengono concessi con appositi decreti delle Regioni ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario. Le Regioni trasmetteranno i decreti all’INPS per la verifica e il pagamento diretto. 

L’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Il Ministero dà indicazioni riguardo e all'accesso e all'approvazione della cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale

Qualora l'azienda abbia unità produttive e/o operative, rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate. 

Le domande devono essere presentate al Ministero che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione e dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e da una serie di informazioni relative ai lavoratori e alla quantificazione delle ore di sospensione richieste. 

Per tali informazioni è stato predisposto un form in excel da allegare alla domanda che deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.

Circolare ministeriale n. 38 dell'8 aprile 2020
Form excel elenco lavoratori


 
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