Rinnovo abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei pubblici esercizi: le indicazioni
Il 31 gennaio scade il termine per rinnovare l'abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei pubblici esercizi.Il 31 gennaio 2024 scadrà il termine per rinnovare l'abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti nei pubblici esercizi.
Ricordiamo che sono soggetti al canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare (art. 27 del R.D.L. n. 246/1938 e art. 16 della L. n. 488/1999), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.
Gli importi del canone speciale, come auspicato da FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi Confcommercio) non hanno subito variazioni rispetto al 2023 e sono consultabili nella sezione dedicata del sito della RAI (le cifre sono comprensive di IVA).
Per quel che concerne il pagamento, si ricorda che, oltre alla tradizionale modalità attraverso i bollettini di c/c postale che la RAI invia alle imprese prima della scadenza, è possibile effettuare il versamento anche nei seguenti modi:
• pagamento on-line tramite carte di credito dei principali circuiti internazionali con commissioni a carico di Rai (per ricevere il link attraverso il quale effettuare il versamento occorre contattare il Call Center RAI al numero 800.938.362);
• domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI;
• bonifico bancario/postale indicando il codice IBAN: IT75O0760101000000000002105 e inserendo nella causale i seguenti dati obbligatori: (i) numero di abbonamento; (ii) nome, cognome o ragione sociale; (iii) indirizzo; (iv) codice fiscale/partita IVA;
• con carte di debito e di credito tramite POS presso gli sportelli degli Uffici Regionali RAI.Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 488/1999, il canone speciale della televisione ricomprende anche quello della radio; pertanto, i soggetti che nel loro locale hanno sia radio che televisione sono tenuti a pagare solo il canone della televisione, mentre i soggetti che hanno la radio, ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.
L'Associazione è a Vostra disposizione: m.sesto@unione.milano.it
17/01/24Le attività e i servizi