L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti set tembre 2018 139 Tutela amministrativa e giurisdizionale Gli articoli da 51-septies a 51-nonies contengono l’apparato sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie (quali la sospensione e la cessazione dell’attività). Il decreto legislativo è entrato in vigore il 1° luglio 2018 e si applica ai contratti conclusi a decorrere da tale data. DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA Etichettatura alimenti - Indicazione paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario - Reg. Ue n. 775 del 28 maggio 2018 Dm 7 maggio 2018 - Circolare Icqrf 421/2018 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 131/8 del 29 maggio 2018 il regolamento di ese- cuzione Ue n. 775 della Commissione (all. 1) recante “modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamen- to Ue n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consuma- tori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento”. A tal riguardo, si ricorda che l’art. 26, parag. 3, del reg. 1169/2011 stabilisce che, quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato ma non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento. In esecuzione di quanto sopra, il regolamento disciplina le modalità di indicazione (volontaria o obbligatoria ai sensi dell’art. 26 par. 2 lett. a) reg. Ue n. 1169/2011) dell’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando que- sta sia diversa da quella indicata per l’alimento attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e gene- riche, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza. Viene previsto, tuttavia, che il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’art. 26, parag. 3, a tali indicazioni. In base al regolamento in esame, pertanto, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingre- diente primario, che non è lo stesso paese o luogo indicato per l’alimento, viene fornita: a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche: i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o iii) la zona di pesca Fao, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o iv) uno o più stati membri o paesi terzi; o

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