L'Informatore

Legale 138 Leggi e provvedimenti set tembre 2018 • una specifica disciplina (del recesso) nel caso di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali. In tale caso il viag- giatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclu- sione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte cor- renti, il diritto di recesso è escluso. In quest’ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso. Con riferimento all’organizzatore, si prevede in presenza di specifiche condizioni il recesso dal contratto di pacchet- to turistico con offerta al viaggiatore del rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non l’obbligo del versamento di un indennizzo supplementare. Esecuzione del pacchetto L’art. 42 tratta la responsabilità dell’organizzatore per la inesatta esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilità in corso di esecuzione del pacchetto, mentre l’art. 43 individua le condizioni che fanno sorgere i diritti del viag- giatore alla riduzione del prezzo e al risarcimento dei danni in presenza di un difetto di conformità disciplinando, tra l’altro, anche i tempi di prescrizione di tali diritti. L’art. 46 analizza nel dettaglio il caso del cosiddetto “danno da vacanza rovinata”, che può, in specifici casi, consegui- re in relazione agli inadempimenti dell’organizzatore o del venditore, nonché viene previsto il suo periodo di prescrizione. In concreto l’articolo 46 prevede che qualora l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente tra- scorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Tale diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla per- sona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggia- tore nel luogo di partenza. Protezione in caso di insolvenza o fallimento Nell’articolo 47 viene disciplinata la modalità di protezione del consumatore prevedendo che l’organizzatore e il ven- ditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viag- giatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. Viene, infatti, previsto che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Anche gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella suddetta. Servizi turistici collegati L’art. 49 estende ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati gli obblighi di protezione del consumatore in caso di insolvenza e fallimento, nonché disciplina gli obblighi di informazione in relazione a tali servizi. Responsabilità del venditore Gli articoli 50 e 51-bis disciplinano i casi di responsabilità del venditore per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, nonché i casi in cui il venditore stesso può essere considerato come “organizzatore” e l’obbligo del venditore di indicare la propria qualità.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=