L'Informatore

Legale 140 Leggi e provvedimenti set tembre 2018 v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o vi) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali; b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimen- to)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore. L’art. 3 del provvedimento in commento, inoltre, disciplina le modalità di presentazione delle informazioni sopra descritte. Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione, ma si applica a decorrere dal 1° aprile 2020. Viene, tuttavia, precisato che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della suddetta data di applica- zione possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte. È opportuno, inoltre, evidenziare che l’emanazione del regolamento n. 775/2018 è destinata ad incidere anche sulle normative nazionali. L’Italia, infatti, ha introdotto, per alcuni prodotti, specifiche indicazioni obbligatorie di origine destinate ad essere superate da quelle disciplinate nel regolamento. In proposito si rende noto, infatti, che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dello Sviluppo economico – prima della pubblicazione del regolamento di esecuzione in esame – hanno emanato il decreto 7 maggio 2018 (all. 2), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 9 giugno scorso, contenente una modifica alla clausola di cedevolezza prevista nei seguenti decreti interministeriali: • Dm 9 dicembre 2016 recante “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri casea- ri” (esaminato con la circolare n. 12/2017 della scrivente Direzione), • Dm 26 luglio 2017, recante “Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro” (esa- minato con la circolare n. 49/2017 della scrivente Direzione), • Dm 26 luglio 2017, recante “Indicazione dell’origine in etichetta del riso” (esaminato con la circolare n. 50/2017 della scri- vente Direzione), • Dm 16 novembre 2017, recante “Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro” (esaminato con la circolare n. 15/2018 della scrivente Direzione). In particolare, prima delle modifiche apportate alle clausole di cedevolezza i decreti suddetti prevedevano una for- mula volta a stabilire che gli stessi provvedimenti nazionali sull’origine perdevano efficacia dal giorno della data di entrata in vigore degli atti esecutivi adottati da parte della Commissione europea. Col decreto del 7 maggio viene, invece, specificato nelle clausole di cedevolezza, attraverso un’apposita integrazio- ne ai relativi testi normativi, che se la data di entrata in vigore degli atti esecutivi della Commissione europea è diversa da quella della loro applicazione i suddetti decreti interministeriali perdono efficacia da quest’ultima data. Tale intervento è motivato, nelle premesse del decreto, con la considerazione “che la clausola di cedevolezza, previ- sta in tutti i richiamati decreti interministeriali fa riferimento al momento di entrata in vigore degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 e 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, ai fini della prevista perdita di efficacia dei provvedimenti nazionali con l’intento di evitare vuoti normativi e che, pertanto, le parole «entrata in vigore» si riferiscano ad un momento equivalente alla effettiva applicazione negli ordinamenti degli stati membri della disciplina armonizzata approvata in sede europea e non, invece, ad una fase transitoria come quella intercorrente tra la pubblicazione degli atti di esecuzione dell’art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la data fis- sata per l’effettiva applicazione”. Sempre a tal riguardo, il dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodot- ti agro-alimentari (Icqrf) del Mipaaf ha emanato in data 16 maggio 2018 la circolare n. 421 (all. 3) che evidenzia che, secondo le indicazioni ricevute dal gabinetto del Ministro: • l’Icqrf dovrà dare applicazione fino al 31 marzo 2020 ai relativi Dm interministeriali che disciplinano l’indicazione dell’origi- ne in etichetta, in quanto fonti suppletive/applicative dell’art. 26, parag. 3, del reg. 1169/2011; • le violazioni sono sanzionabili in forza dell’art. 13 del Dlgs n. 231/2017. Quanto alla competenza per l’irrogazione delle sanzioni, anche in ordine al decreto sull’origine del latte e dei suoi derivati, deve ritenersi prevalente il disposto dell’art. 26 del Dlgs n. 231/2017, che la assegna all’Icqrf.

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