L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti set tembre 2018 137 - alcune specifiche casistiche di pacchetti turistici e servizi turistici la cui offerta o vendita è agevolata da associazioni senza scopo di lucro (ex articolo 5), laddove agiscano occasionalmente e, comunque, non più di due volte l’anno e sol- tanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; - i pacchetti turistici e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della pro- pria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. L’art. 33 è modificato attraverso le definizioni sulle quali poggia tutto il successivo testo. Vengono, tra l’altro, definiti il “servizio turistico” e i “servizi turistici integrativi”, il concetto di “pacchetto” (quale combi- nazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle condizioni indicate nella definizione), quello di “servizio turistico collegato”. Seguono altre definizioni più consuete, come, ad esempio, quelle di “organizzatore” e “venditore” di pacchetti turisti- ci, di “professionista”, di “circostanze inevitabili e straordinarie” e di “difetto di conformità”. È precisato, inoltre, quando la combinazione di servizi turistici non si considera pacchetto turistico, nonché quando è da escludere la sussistenza di un servizio turistico collegato. Obblighi di informazione L’art. 34 individua le informazioni (allegando anche apposito modulo) che organizzatore e venditore (nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite quest’ultimo), devono obbligatoriamente fornire al viaggiatore prima della stipula del con- tratto di pacchetto turistico o di una offerta corrispondente. L’art. 35 nel fissare il carattere vincolante delle suddette informazioni, stabilisce che le medesime sono parte inte- grante del contratto e prescrive che vengano comunicate in modo chiaro ed evidente. È, inoltre, previsto che se l’organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli obblighi in materia di informazio- ne sulle imposte, sui diritti o su altri costi aggiuntivi (di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore non è tenuto al pagamento di tali costi. L’art. 36 individua la forma e i contenuti obbligatori del contratto di pacchetto turistico nonché i documenti da fornire e, con specifico riferimento ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali prescrive che una copia o la conferma del con- tratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole. L’art. 37 pone a carico del professionista l’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione e individua il divieto di fornire informazioni ingannevoli. Modifiche al contratto prima dell’inizio del pacchetto Gli artt. da 38 a 40 riguardano la modifica degli elementi del contratto, dopo la sua sottoscrizione ma prima dell’ini- zio del pacchetto. Tra le situazioni considerate, ad esempio, vi sono: • la cessione del contratto, da parte del viaggiatore, ad altro viaggiatore; • la revisione del prezzo specificando che può essere aumentato soltanto in alcune ipotesi; • la modifica di altre condizioni del contratto. Nell’art. 41, viene disciplinato il diritto di recesso tanto del viaggiatore quanto dell’organizzatore, prima dell’inizio del pacchetto. Con riferimento al viaggiatore, se ne prevedono: • i tempi (in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto); • i costi, distinguendo tra spese standard specifiche contemplate nel contratto o, in mancanza, corrispondenti al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici; • l’assenza di costi per esercitare il recesso e il rimborso integrale di quanto già corrisposto, nel caso di circostanze inevita- bili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione;

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