L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 191 vegetale e che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto) possono essere com- mercializzati come prodotto “in conversione”. Viene, inoltre, previsto (art. 34) che, prima di immettere sul mercato prodotti come “biologici” o “in conversione” o prima del periodo di conversione, gli operatori che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata. A tal proposito, sono esentati dall’obbligo di notifica e dall’obbligo di essere in possesso del certificato (rilasciato a seguito della notifica della propria attività) gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consuma- tore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connes- sione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi. Viene previsto (art. 35) anche che gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certifica- to gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a con- dizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e purché rispettino altre condizioni legate alle dimensioni della realtà aziendale. Il regolamento, inoltre, disciplina norme di produzione biologica sia generali che specifiche per determinati prodotti, come ad esempio gli alimenti trasformati, il vino e i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. Ogm e derivati nel biologico L’uso di radiazioni ionizzanti, clonazione animale e animali poliploidi artificialmente indotti o organismi geneticamen- te modificati («Ogm»), nonché prodotti derivati od ottenuti da Ogm, è incompatibile con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. L’art. 11 disciplina, infatti, il divieto di uso di Ogm precisan- do che gli Ogm, i prodotti derivati da Ogm e ottenuti da Ogm non possono essere usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, in produzione biologica. Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati Il provvedimento in oggetto prevede (art. 25) che, ove necessario per assicurare l’accesso a determinati ingredienti agricoli e laddove tali ingredienti non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, uno Stato membro può auto- rizzare, per un periodo massimo di sei mesi prorogabile due volte, l’utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produ- zione di alimenti biologici trasformati. Non conformità del prodotto biologico Il regolamento disciplina gli obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità. In particolare, viene previsto che un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operato- re non sia conforme al presente regolamento, ove tale sospetto non possa essere eliminato, non immette il prodotto inte- ressato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica nonché informa le autorità competenti. Viene stabilito (art. 28), inoltre, che, al fine di evitare la contaminazione della produzione biologica con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, gli operatori adottano e mantengono, in tutte le fasi della pro- duzione, della preparazione e della distribuzione, misure proporzionate e adeguate poste sotto il loro controllo per indivi- duare ed evitare i rischi di tale contaminazione. Etichettatura dei prodotti biologici L’art. 30 prevede, in particolare, che i termini elencati nell’allegato IV del regolamento, i loro derivati e le loro abbre- viazioni, quali «bio» ed «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l’Unione e in qualsiasi lin- gua elencata in detto allegato per l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti conformi al presente regolamento. Viceversa, tali termini non possono essere utilizzati in paesi dell’Unione, per l’etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al regolamento in commento.

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