L'Informatore

Legale 192 Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 Viene, inoltre, precisato che nell’etichettatura e nella pubblicità non possono essere utilizzati termini, compresi quelli impiegati in marchi o denominazioni di società, o pratiche che possano indurre in errore il consumatore o l’utente suggeren- do che un prodotto o i suoi ingredienti siano conformi al presente regolamento. Per gli alimenti trasformati i termini di cui sopra possono essere utilizzati: • nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, qualora quest’ultimo sia obbligatorio a norma della legisla- zione dell’Unione, purché: gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione; almeno il 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (Ce) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma interessato siano biologici; • soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché: meno del 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico, e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento; e gli alimenti tra- sformati siano conformi alle norme di produzione; • nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché: il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca; nella denominazione di vendita il termine si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall’ingrediente principale; tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici; e gli alimenti siano conformi alle norme di produ- zione. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento. Tuttavia, se i prodotti riportano termini riferiti alla produzione biologica l’art. 32 prevede che: a) compare sull’etichetta anche il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’o- peratore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; e b) nel caso di alimenti preimballati, sull’imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 33, tranne nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c). Nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell’Unione europea, deve comparire, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto così riportate: - «Agricoltura Ue», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione; - «Agricoltura non Ue», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; - «Agricoltura Ue/non Ue», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo. Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole. I termini «Ue» o «non Ue» non figurano con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto. A tal riguardo, viene precisato che le parole «Ue» e «non Ue» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione. Il logo può essere utilizzato anche a fini informativi e didattici relativi all’esistenza e alla pubblicità del logo stesso, a condizione che tale uso non sia suscettibile di indurre in errore il consumatore in merito alla produzione biologica di prodotti specifici e a condizione che il logo sia riprodotto in conformità delle norme stabilite nell’allegato V. Il logo di produzione bio- logica dell’Unione europea segue il modello nell’allegato V del regolamento. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali In relazione ai controlli ufficiali, il regolamento precisa che, oltre agli adempimenti previsti dal reg. Ue 625/2017, sono previsti interventi aggiuntivi da parte delle autorità competenti oltre a misure che gli operatori devono adottare in caso di non conformità.

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