L'Informatore

Legale 190 Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA Prodotti biologici - Produzione, etichettatura e pubblicità Nuovo regolamento Ue n. 848/2018 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione european. L 150 del 14 giugno 2018 il regolamento Ce n. 848/2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento Ce n. 834/2007. È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. Oggetto Il regolamento in esame stabilisce i principi della produzione biologica e le relative norme anche con riguardo all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica in etichetta e pubblicità. Ambito di applicazione Nell’ambito dell’oggetto di cui al precedente paragrafo il regolamento si applica ai prodotti agricoli vivi o non trasfor- mati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, ai mangimi ed anche a taluni altri prodotti strettamente legati all’agricoltura elencati nell’allegato I del regola- mento, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, importati nell’Unione o esportati da essa, o siano destinati a esserlo (art. 2). Tra i prodotti previsti dall’allegato I sono presenti ad esempio: i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi, il sale marino e altri sali per alimenti e mangimi, le gomme e le resine naturali, il cotone (non cardato né pettinato), la lana (non cardata né pettinata), le pelli (gregge e non trattate) ed i preparati erboristici tradi- zionali a base vegetale. Sempre l’articolo 2 prevede che il regolamento si applica a qualsiasi operatore che, in qualunque fase della produ- zione, della preparazione e della distribuzione, eserciti attività relative ai sopraelencati prodotti. Viene precisato, tuttavia, che le operazioni di ristorazione collettiva effettuate da una collettività non sono soggette al regolamento, ma gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private sulla produ- zione, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva. Il logo di produzione bio- logica dell’Ue non è utilizzato per tali prodotti. Produzione biologica La produzione biologica viene definita come un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione ali- mentare basato sulla interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima. L’azienda stessa può essere suddivisa in unità di produzione distinte per la produzione biologica, in conversione e non biologica. In particolare, viene previsto che gli operatori tengono i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica e in conversione separati da quelli usati per le unità di produzione non biologica nonché tengono separati i prodotti ottenuti dalle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica ed infine provvedono a che siano tenute adeguate regi- strazioni per mostrare l’effettiva separazione delle unità di produzione e dei prodotti. A tal riguardo, viene stabilito che i prodotti ottenuti durante il periodo di conversione (ovvero il periodo di transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo in cui si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica) non possono essere commercializzati come biologici o come prodotti in conversione. Solo il materiale riproduttivo vegetale (a condizione che sia stato rispettato un periodo di conversione di almeno 12 mesi prima del raccolto) nonché gli alimenti e i mangimi di origine vegetale (a condizione che il prodotto contenga soltanto un ingrediente agricolo

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