L'Informatore

Legale 156 Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 Entrata in vigore (articolo 15) Il decreto in oggetto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il testo del decreto legge n. 87 è pubblicato nella Sezione Sindacale Sicurezza sul lavoro di questo stesso numero. Convertito in legge il Dl n. 87 del 12 luglio 2018, cosiddetto “decreto dignità” Conclusione iter parlamentare - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale L’assemblea del Senato, martedì 7 agosto 2018, ha approvato definitivamente il Ddl di conversione, con modifica- zioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cosid- detto “decreto dignità”). La legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’11 agosto 2018. Nel rinviare al precedente articolo per l’esame, in merito agli aspetti di competenza, dei contenuti iniziali del decreto legge, si evidenziano, di seguito, le principali modifiche introdotte su tali aspetti dal provvedimento licenziato alla Camera e poi ratificato al Senato. Divieto di pubblicità giochi e scommesse (articolo 9) La legge di conversione nell’ambito del divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommessi (già previsto nel decreto legge), ha aggiunto anche il riferimento al gioco d’azzardo nonché ha sostituito il ter- mine “ludopatia”, con la formula “disturbo da gioco d’azzardo” (quest’ultima modifica si riflette anche sulla rubrica del Capo III.) Il divieto di qualsiasi forma di pubblicità è stato, inoltre, ampliato includendo tra i possibili canali, oltre a quelli già citati, anche i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media (nel decreto legge era previsto solo internet). Nella legge di conversione è stato anche chiarito che, ferme restando le illustrate restrizioni, le nuove norme ope- rano in conformità ai divieti di cui all’articolo 1, commi 937-940 della legge n. 208 del 2015. Sempre nell’ambito dell’articolo 9 sono stati introdotti i commi 1-bis, 1-ter e 6-bis. Il primo dispone che, negli atti normativi e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d’azzardo (Dga)”. Il secondo modifica l’art. 7, comma 4-bis, del Dl 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012, relativo all’obbligo di specificare nelle pubblicità la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato, aggiungendo che “per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita”. Il comma 2 dell’articolo in commento è stato modificato prevedendo che la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organiz- zatore della manifestazione, dell’evento o dell’attività per l’inosservanza del divieto di cui al comma 1, di pubblicizzare gio- chi o scommesse con vincite di denaro nonché il gioco d’azzardo sia del 20% (nel Dl prima della conversione era il 5%) del valore della sponsorizzazione o della pubblicità ed in ogni caso non sia inferiore, per ogni violazione, ad un importo di € 50.000.

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