L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 157 Anche nella legge di conversione (come già previsto nel Dl) è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dl n. 158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), per la violazione della disciplina sui messaggi pubblicitari rivolti ai minori (sanzionata con il pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro). Infine, come anticipato, è stato introdotto il comma 6-bis, che prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici, al fine di eliminare i rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, contrastare il gioco illegale e le frodi erariali. Formule di avvertimento (articolo 9-bis) La legge di conversione ha inserito un nuovo articolo 9 bis, che prescrive che almeno il 20% della superficie dei tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in italiano sui rischi connessi al gioco d’azzardo. È precisato che il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze saranno definiti da un decreto del Ministero della Salute, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo, da emanare entro sessan- ta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; i tagliandi dovranno comunque riportare, su entrambi i lati, la dici- tura: “Questo gioco nuoce alla salute”. I tagliandi prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione potranno essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi. Anche sugli apparecchi da intrattenimento di cui al Tu di pubblica sicurezza, art. 110, comma 6, lettere a) e b), non- ché nelle aree e locali dove questi sono installati, devono essere applicate formule di avvertimento sul rischio di dipenden- za dalla pratica dei giochi con vincite in denaro. Resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, del Dl 158/2012, conver- tito nella legge n. 189/2012, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d’azzardo. Monitoraggio dell’offerta di gioco (articolo 9-ter) L’articolo 9-ter, introdotto con la legge di conversione, prevede lo svolgimento, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero della Salute, di un’attività di monitoraggio sull’offerta dei giochi ed una relazione annuale al Parlamento sui risultati del monitoraggio. Misure a tutela dei minori (articolo 9-quater) Il nuovo articolo, inserito in sede di legge di conversione, prevede che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito (di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto n. 773/1931 Tu delle leggi di pubblica sicu- rezza) è consentito, onde evitarne la fruizione da parte dei minori, esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria. Dal 1° gennaio 2020 devono essere rimossi dagli esercizi gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l’accesso al gioco. La violazione di quest’ultimo periodo è punita con sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparecchio. Logo “no slot” (articolo 9-quinquies) La disposizione istituisce il logo identificativo “No slot” e prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, siano definite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, le condizioni per il rilascio e la regola- mentazione dell’uso del logo È, inoltre, precisato che i comuni possono rilasciare il logo “No slot” ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui al Tu delle leggi di pubblica sicurezza (art. 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto n. 773/1931).

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