L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti ot tobre 2018 155 DISCIPLINA DEL COMMERCIO Decreto dignità - Divieto di pubblicità per giochi e scommesse Società sportive dilettantistiche - Dl n. 87 del 12 luglio 2018 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018 il decreto legge n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. Divieto di pubblicità giochi e scommesse (articolo 9) La disposizione in oggetto vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidia- na e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Viene previsto, inoltre, che dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui sopra si applica anche alle sponsorizzazioni di even- ti, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblici- tà, ai sensi della presente disposizione, è vietata. Sono espressamente escluse da tale divieto le lotterie nazionali a estrazione differita (art. 21, comma 6, Dl n. 78/2009), le manifestazioni di sorte locali (art. 13 Dpr n. 430/2001) e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sempre l’art. 9 in esame prevede per l’inosservanza delle disposizioni sopra descritte una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, da comminare a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività. A tal riguardo viene, tuttavia, fatto salvo l’art. 7, comma 6, del Dl n. 158/2012 che vieta (richiamando il comma 4) la pubblicità del gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori nonché sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografi- che in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. In tal caso, infatti, il comma 6 dell’art. 7 citato pre- vede a carico del committente del messaggio pubblicitario e del proprietario del mezzo di diffusione una sanzione ammini- strativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. Viene, inoltre, attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la competenza alla contestazione e all’irroga- zione delle sanzioni di cui all’articolo in esame, che vi provvede ai sensi della legge n. 689/1981. Con riguardo al regime transitorio, infine, viene previsto che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore. Società sportive dilettantistiche (articolo 13) La disposizione in commento abroga il comma 353 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (bilancio 2018), che prevede che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile. Contestualmente, viene anche abrogato il comma 354 dell’art. 1 citato, che disciplina il contenuto dello statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. Per una disamina più approfondita dei commi 353 e 354, si rinvia alla circolare n. 4/2018 della scrivente Direzione sulla legge di bilancio 2018.

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