L'Informatore

129 Normativa nazionale lugl io/agosto 2018 Commercio estero Articolo 2 Caratteristiche della comunicazione da effettuare al Dipartimento per i trasporti 1. La comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene: a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione; b) il numero di identificazione individuale di cui all’art. 214 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta; c) il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell’Unio- ne europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per «esportazione»; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione. 2. La comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo o rimorchio oggetto dell’acquisto contiene: a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d’acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo; b) il numero di identificazione individuale di cui all’art. 214 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006 nonché la denominazione del soggetto passivo d’imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d’identità qualora quest’ultimo non sia soggetto passivo d’imposta; c) il numero di telaio dell’autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell’acquisto, con l’indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell’Unio- ne europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per «esportazione»; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione; e) il codice fiscale dell’intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente. 3. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, devono produrre una comunicazione contenente: a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione; b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l’indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato; c) la data e il prezzo dell’acquisto, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero; d) la data della cessione; e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all’art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione; f) i dati identificati dell’acquirente straniero. Articolo 3 Modalità e termine per la comunicazione 1. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, possono essere effettuate: a) tramite collegamento telematico diretto con il centro elaborazione dati (Ced) della Direzione generale per la motorizza- zione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo Ced, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Direzione generale per la motorizzazione;

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