L'Informatore

130 Normativa nazionale lugl io/agosto 2018 Commercio estero b) presso un ufficio della motorizzazione civile, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; c) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settem- bre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella mate- ria dalle disposizioni vigenti. 2. Per i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, la comunicazione di cui all’art. 1, comma 2, può essere effettuata alternativamente: a) presso un ufficio della motorizzazione civile nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli sportelli; b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, e abilitato all’utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell’automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settem- bre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella mate- ria dalle disposizioni vigenti. 3. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati i seguenti dati: a) la data di ricezione della comunicazione; b) il protocollo attribuito alla comunicazione; c) il numero di telaio del veicolo cui la comunicazione è riferita. 4. Il termine per l’invio della comunicazione è stabilito in quindici giorni successivi all’effettuazione dell’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia. Articolo 4 Immatricolazione 1. L’immatricolazione dei veicoli di cui all’art. 1 avviene previa verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti che: a) risultino tutti i dati di cui all’art. 2, commi 1 e 2; b) risultino trasmesse in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, le informazioni disponibili relative all’assolvimento degli obblighi Iva da parte dei soggetti istanti nei confronti dei quali tali obblighi sussistano; c) non risultino, al momento dell’istanza di immatricolazione, eventuali cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode Iva connesse all’introduzione sul territorio nazionale dell’autoveicolo. 2. L’esito negativo della verifica di cui al comma 1 non consente di procedere all’immatricolazione. 3. L’immatricolazione di un autoveicolo che in precedenza non ha superato i controlli di cui al comma 1 potrà essere resa procedibile laddove, a seguito di nuova verifica nell’archivio informatico del Dipartimento per i trasporti, risulti- no acquisiti per via telematica i dati di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero rimosse le cause ostative di cui al comma 1, lettera c). Articolo 5 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente decreto entrerà in vigore il 5 aprile 2018. A decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto 30 ottobre 2007 e il decreto 29 marzo 2011, adottati dal capo del Dipartimento dei trasporti terrestri di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente decreto.

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