L'Informatore

128 Normativa nazionale lugl io/agosto 2018 Commercio estero Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto del 26 marzo 2018 Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria DECRETO del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 26 marzo 2018. Obblighi di comunicazione in materia di acqui- sto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria. Articolo 1 Procedura per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea 1. I soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 30 ago- sto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del per- sonale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell’operazione. Tali soggetti assolvono gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, con- nessi ai predetti acquisti intracomunitari, mediante versamento, con modello F24 – Elementi identificativi, dell’imposta relativa alla prima cessione interna. 2. I soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell’Unione europea. Gli stessi soggetti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell’art. 38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 e in applicazione del successivo art. 53, assolvono l’obbligo del versamento dell’Iva mediante modello di versamento F24 – Elementi identificativi. 3. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, è altresì effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia. 4. Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione di cui al comma 1 attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell’abbina- mento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all’estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il trami- te delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati. 5. Assolti gli adempimenti di comunicazione previsti dal presente articolo, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimor- chi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti. 6. I documenti relativi all’acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato dai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione di acquisto o di vendita.

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