L'Informatore

Leggi e provvedimenti 119 giugno 2018 Legale DISCIPLINA DEL COMMERCIO Commercio di cose antiche e/o usate - Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere Risoluzione n. 120995/2018 del Ministero dello Sviluppo economico Il Ministero dello Sviluppo economico, con propria risoluzione n. 120995 del 26.3.2018, che si allega, porta a cono- scenza il contenuto della nota n. 4040/2018, con cui il Ministero dell’Interno si è espresso in ordine alla permanenza dell’obbligatorietà della tenuta del registro delle operazioni giornaliere da parte degli operatori del commercio di cose anti- che e/o usate, di cui all’art 128 del Rd 773/1931 (“I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono anno- tate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostra- re la propria identità nei modi predetti. L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica”) nonostante l’avvenuta abroga- zione dell’art. 126 Tulps (“Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione pre- ventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza), per effetto dell’art. 6, comma 1, del Dlgs n. 222/2016 (cd decreto Scia 2”). In detta nota, il Ministero dell’Interno, richiamando il parere n. 545/2018, espresso sull’argomento dal Consiglio di Stato – argomento trattato dalla scrivente Direzione in precedente circolare n. 16/2018 -, ha confermato la piena vigenza dell’obbligo di tenuta, da parte degli operatori del commercio di cose antiche e/o usate, del registro delle operazioni giorna- liere di cui all’articolo 128, secondo comma, del Rd 773/1931. Si rammenta che il Consiglio di Stato ha ritenuto che per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del Rd 773/1931 non deve ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 non comportando, la citata abrogazione, il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’abrogato art. 126, dell’obbligo di tenuta del suddetto regi- stro delle operazioni giornaliere. RISOLUZIONE n. 120995 del Ministero dello Sviluppo economico del 26 marzo 2018. Commercio di cose antiche e/o usate – Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’articolo 128 del Tulps. Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 4040 del 21-03-2018, con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito all’obbligatorietà, in capo agli operatori del commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente. A seguito, infatti, dell’abrogazione dell’articolo 126 del Tulps, ad opera dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l’esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preven- tiva all’autorità di pubblica sicurezza, si è posta la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il suc- cessivo articolo 128 nella parte in cui, rinviando al citato articolo 126, prescrive l’obbligo di tenuta del registro in parola. Al riguardo, il Ministero dell’Interno, ha rappresentato quanto di seguito si riporta. “In considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo a settori ove l’esistenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita, quali, ad esempio, quello della circolazione dei beni sottoposti a tutela da parte del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso, questo ufficio ha ritenuto opportuno ricorrere all’autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito l’allegato parere n. 15 del 2 marzo 2018.

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