L'Informatore

Legale 120 Leggi e provvedimenti giugno 2018 Con il citato atto di interpretazione il supremo consesso della giustizia amministrativa si è espresso nel senso che l’intervento demolitorio sull’articolo 126 del Tulps debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128. Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del Tulps. Tale soluzione interpretativa riposa su diversi ordini di motivazione. In primo luogo, il documento di analisi tecnico-normativa allegato al testo del decreto legislativo n. 222 del 2016 mette in evidenza come alle disposizioni del decreto medesimo non debbano riconoscersi effetti abrogativi citati. È, d’altra parte, pacifica la vigenza di specifiche disposizioni che richiamano espressamente il registro di cui all’arti- colo 128, come il citato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed il relati- vo decreto di attuazione, il Dm 15 maggio 2009, n. 95, recante “Indirizzi, criteri e modalità per l’annotazione ne registro di cui all’articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell’allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche”. Un secondo argomento che si esprime nel senso della permanenza del registro di cui si tratta si fonda sulla diversi- tà della ratio sottostante agli articoli 5 del decreto legislativo n. 222 del 206 e 128 del Tulps. Se la prima disposizione perse- gue l’obiettivo di pervenire ad una semplificazione delle modalità di avvio delle attività commerciali aventi ad oggetto cose antiche o usate, all’articolo 128 è invece sottesa la diversa finalità di favorire la tracciabilità delle transazioni di tali beni, al fine di prevenire condotte illecite nell’ambito del relativo mercato. Ulteriore elemento a sostegno dell’indirizzo in parola risiede, infine, nella notazione per cui, anche espungendo dal tenore letterale dell’articolo 128 il rinvio all’abrogato articolo 126, la portata precettiva della prima disposizione rimarrebbe sostanzialmente inalterata. L’articolo 128, invero, si riferisce ad una serie di soggetti (fabbricanti, commercianti ed esercen- ti) individuati senza nessuna incertezza e senza che sia necessario fare riferimento alla disposizione abrogata. Alla luce di queste autorevoli argomentazioni, si conferma la piena vigenza dell’articolo 128 del Tulps e quindi dell’obbligo di tenuta del registro anche per le categorie di operatori economici indicati da tale disposizione. Nella considerazione che l’abrogazione dell’articolo 126 del Tulps possa aver dato luogo a situazioni di incertezza, appare, peraltro, opportuno una mirata campagna di informazione, al fine di dare il più ampio risalto al chiarimento assicu- rato dal Consiglio di Stato”.

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