L'Informatore

In primo piano 118 giugno 2018 Il Il provvedimento in commento, considerato il contenuto prettamente tecnico, verrà illustrato sinteticamente in rela- zione alle disposizioni riguardanti il commercio e la vendita, rinviando, per gli altri approfondimenti, al testo del decreto e alla nota ministeriale. È opportuno, infatti, evidenziare che il Ministero della Salute con nota prot. Dgsan 0016639-P del 20 aprile 2018, oltre a ripercorrere le finalità del decreto interministeriale, fornisce chiarimenti sulla sua applicazione, nonché sui requisiti per la vendita dei prodotti. Ciò premesso, il decreto in oggetto precisa che un prodotto fitosanitario può essere destinato all’utilizzatore non professionale se soddisfa le misure e i requisiti indicati nel decreto. Tali prodotti conformi ai requisiti di cui sopra saranno identificabili, in etichetta, attraverso la dicitura “Prodotto fitosa- nitario destinato agli utilizzatori non professionali” nonché attraverso la sigla PFnPO, assegnata ai prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico, oppure la sigla PFnPE, assegnata ai prodotti da utilizzare su piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di spe- cifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali e al diserbo di specifiche aree all’in- terno del giardino domestico (detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta). Su tale distinzione la nota ministeriale chiarisce che “dal 2 maggio, data di entrata in vigore del Decreto, saranno consentiti per l’uso non professionale i prodotti autorizzati conformi ai requisiti di classificazione e di taglia previsti dagli arti- coli 7 e 8 del decreto” (contrariamente a quanto indicato nella nota ministeriale, a parere della scrivente Direzione il decreto entra in vigore il 1° maggio come indicato anche sul sito della Gazzetta ufficiale). A partire da tale data - continua la nota ministeriale - su istanza dell’impresa interessata da presentarsi entro e non oltre il 16 giugno, è avviata contestualmente la procedura di modifica dell’etichetta dei suddetti prodotti ai fini della pubblica- zione, a conclusione della procedura, nella banca dati del Ministero della Salute delle etichette modificate (si tenga conto che il Ministero della Salute ha indicato il termine del 16 giugno calcolando 45 giorni dalla data di entrata in vigore del rego- lamento). Sempre la nota ministeriale precisa che decorsi 60 giorni dalla presentazione della istanza, fatte salve le verifiche previste, le imprese, sotto la propria responsabilità, potranno comunque commercializzare il prodotto fitosanitario con eti- chetta contenente la nuova dicitura e la sigla. Pertanto, conclude la nota ministeriale, “dal 16 agosto pv sarà, pertanto, vietata la vendita dei prodotti che non reca- no in etichetta la dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” agli acquirenti che, in quanto uti- lizzatori non professionali, non sono dotati dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di cui all’art. 9 del citato Dlgs n. 150/2012”. I prodotti che, dal 16 agosto pv, risulteranno privi della citata dicitura, secondo quanto indicato nella nota mini- steriale, saranno a esclusivo “uso professionale”, a prescindere dagli impieghi autorizzati e dalla classificazione di pericolo. La nota chiarisce, inoltre, che il rivenditore di PFnPE è tenuto al possesso dell’abilitazione alla vendita di cui all’art. 8 del Dlgs 150/2012, mentre la vendita al dettaglio dei PFnPO è consentita anche ai rivenditori non specificatamente quali- ficati nel settore dei prodotti fitosantiari, presso supermercati, garden-center e altri canali della microdistribuzione, come già previsto ai sensi dell’art. 28 del Dpr n. 290/2001 per tale tipologia di prodotti. Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, sia PFnPE che PFnPO, nel locale adi- bito alla vendita al dettaglio dei suddetti prodotti, è tenuto ad apporre apposita cartellonistica ai fini dell’informazione all’uti- lizzatore non professionale. Detta cartellonistica contiene le informazioni generali che il rivenditore è tenuto a fornire all’atto della vendita, ai sensi del citato decreto legislativo n. 150 del 2012 (articolo 10, comma 3) sui rischi per la salute umana e l’ambiente con- nessi all’uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all’esposizione e in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Il rivenditore può fornire, altresì, all’acquirente indicazioni adeguate sulla taglia da acquistare più adatta alle sue esi- genze in funzione del numero di piante da trattare o dell’estensione dell’area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno. Nel caso in cui l’autorizzazione di un PFnPE o di un PFnPO sia stata oggetto di modifica, di revoca o altro provvedi- mento che abbia previsto la possibilità di impiego per un periodo limitato, il rivenditore è tenuto a fornire all’acquirente le informazioni pertinenti e, ove disposto, copia della nuova etichetta o foglio illustrativo. Legale

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