L'Informatore febbraio 2018

Sindacale / Sicurezza sul lavoro 16 Leggi decreti circolari febbraio 2018 emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione. Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che “il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribu- zione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate”. Tale principio deriva dalla ratio della tassazione separata, tesa ad evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiu- dizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti. Se, invece, nello stesso periodo d’imposta vengono eccezionalmente pagati arretrati riguardanti diverse annualità, per- ché, per esempio, sono state introdotte procedure di semplificazione dei pagamenti, si può legittimamente ritenere che il ritar- do nella erogazione delle somme meno recenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l’assoggettamento degli emolumenti a tassazione separata. RISOLUZIONE n. 151 /E dell’Agenzia delle Entrate del 13/12/2017. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Retribuzioni di risultato - Tassazione separata - Art. 51, comma 1, e art. 17, co. 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986. Esposizione del quesito Diverse amministrazioni hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti arre- trati per prestazioni di lavoro dipendente, con specifico riferimento alle ipotesi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione sia da ritenersi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per la loro erogazione. In particolare, è stato chiesto se le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2013, 2014 e 2015, erogate nel corso del 2017, siano da assoggettare a tassazione separata, considerato che il ritardo nell’erogazione ha superato l’arco temporale “fisiologico” di un anno. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente Gli istanti ritengono che le retribuzioni di risultato che erogano nel 2017 possano assoggettarsi a tassazione separata se relative al 2013 e al 2014 e a tassazione ordinaria se relative al 2015. Parere dell’Agenzia delle Entrate L’art. 17, comma 1, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir) prevede che l’imposta sugli “emolumenti arretrati per presta- zioni di lavoro dipendente” si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta. Per “emolumenti arretrati”, come già specificato con la circolare n. 1 del 15 dicembre 1973, devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti. Il citato art. 17, comma 1, lett. b) indica tassativamente le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipenden- te, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata. Ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema della progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva. Ai sensi della norma richiamata, sono soggetti a tassazione separata gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (…)”. Con circolare n. 23 del 5 febbraio 1997, l’amministrazione finanziaria ha precisato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell’applicazione della particolare modalità di tassazione sono di due tipi:

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