L'Informatore

Legale 104 Leggi e provvedimenti apr i le 2018 “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a com- mettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”. Relativamente all’ipotesi di reato di cui all’art. 589 del codice penale (omicidio colposo), viene inserito il principio per cui se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, o, di un’arte sanitaria, la pena prevista è della reclusione da tre a dieci anni. In merito all’ipotesi di reato di cui all’art. 590 del codice penale (Lesioni personali colpose) viene introdotto il principio per cui se i fatti lesivi sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilita- zione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nell’ambito del Testo unico delle leggi sanitarie (Rd 1265/1934), al primo comma dell’articolo 141 viene introdotta la modifica per cui chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 (licenza per l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500. Nell’ambito dell’attività di mediazione di cui alla legge 39/1989, viene in parte modificato il comma secondo dell’arti- colo 8, con la conseguenza che ai mediatori, già incorsi nella sanzione prevista ( 1 ) per avere esercitato l’attività di media- zione privi di iscrizione al ruolo, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dal summenzionato art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione). Il testo della legge è disponibile presso la segreteria della Direzione. Nota ( 1 ) Articolo 12, comma 6, L 3/2018: all’articolo 8, comma 2, della legge 39/1989, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi» . DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA Etichettatura degli alimenti - Disciplina sanzionatoria e adeguamento della normativa nazionale al reg. Ue n. 1169/2011 - Dlgs n. 231/2017 È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2018 il Dlgs n. 231 del 15 dicembre 2017 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del reg. Ue n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni

RkJQdWJsaXNoZXIy MjUxMjg=