L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti apr i le 2018 103 29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall’Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall’art. 2621 del codice civile. 30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità. 31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedi- menti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una san- zione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità. 32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell’attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca. Riordino delle professioni sanitarie - Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 Nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2018 è avvenuta la pubblicazione della legge 11 gen- naio 2018 n. 3 con la quale il Governo ha ricevuto la delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione chimica dei medicinali per uso umano, che contempla, altresì, alcune disposizioni finalizzate al riordino delle professioni sanitarie. In particolare si evidenziano i profili di maggiore interesse per le categorie rappresentate. Articolo 7 Le professioni di osteopata e di chiropratico vengono riconosciute professioni sanitarie e sarà un successivo accor- do stipulato in sede di Conferenza tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro mesi tre dalla data di entrata in vigore della legge in commento (15/02/2018), che verranno individuati l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti entrambe le suddette professioni, compresi i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Tramite l’emanazione di un apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi dal 15.2.2018, verrà definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria o eventuali percorsi formativi integrativi. Articolo 8 Le professioni di chimico e di fisico vengono riconosciute professioni sanitarie ed il consiglio nazionale dei chimici (Cnc) assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordine dei chimici e dei fisici. Articolo 9 Le professioni di biologo e di psicologo vengono riconosciute quali professioni sanitarie, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute. Articolo 12 Il testo dell’art. 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione), a decorrere dal 15.2.2018, viene modi- ficato come segue:

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