L'Informatore

Legale Leggi e provvedimenti apr i le 2018 105 sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo reg. Ue n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/Ue, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione euro- pea 2015»”. Il decreto in oggetto, nel corso di questi mesi, ha subito numerose modifiche rispetto alla bozza iniziale commentata con circolare della scrivente Direzione n. 15 del 14 febbraio 2017, tanto che è intervenuta la variazione della rubrica del decreto che prevede, infatti, non solo la disciplina sanzionatoria ( 1 ) per la violazione delle disposizioni del reg. Ue n. 1169/2011 (di seguito regolamento), ma anche l’adeguamento delle disposizioni del Dlgs n. 109/1992 non armonizzate alle prescrizioni del regolamento. Per tale ragione, è opportuno esaminare il contenuto complessivo del provvedimento in oggetto ed evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse, rinviando per l’esame delle disposizioni del regolamento alla circolare della scrivente Direzione n. 16 del 12 aprile 2012. Definizioni Il decreto rinvia alle definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento, specificando che si intende per «soggetto responsabile» l’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, parag. 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento Il provvedimento in esame individua, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, solo gli illeciti ammini- strativi con le relative sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, escludendo espressamente l’applicazione di queste ulti- me nei casi in cui il fatto accertato integri anche una fattispecie di reato. Il nuovo impianto sanzionatorio è particolarmente punitivo rispetto al sistema sanzionatorio precedente di cui all’art. 18 del Dlgs 109/1992 ed è suddiviso per capi in: • violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti; • violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione; • violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie; • violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti. In particolare, viene prevista in via generale una sanzione da 3.000 euro a 24.000 euro in caso di violazione dell’art. 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione, quando tali fattispecie non siano già specificamente sanzionate da altre disposizioni. Proprio al fine di far comprendere la gravosità del nuovo sistema sanzionatorio, si segnala – a titolo esemplificativo – la sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro nel caso di mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all’art. 9, parag. 1, lett. c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Per la disamina completa delle sanzioni previste dal nuovo decreto in relazione alle violazioni del regolamento, si rinvia alla tabella in allegato alla presente circolare. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Il decreto in esame procede ad una revisione della normativa nazionale ed al suo adeguamento alle disposizioni del regolamento. - Lotto o partita L’art. 17 ribadisce quanto già previsto in materia di lotto dal precedente art. 13 del Dlgs n. 109/1992, aggiornando il riferimento ai prodotti preimballati anziché ai prodotti preconfezionati.

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