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maggio 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

La norma prevede che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal Fis siano presentate in via tele-

matica all’Inps entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavo-

rativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tali termini hanno natura

ordinatoria.

Conseguentemente, l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della

domanda e saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione

della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili.

MESSAGGIO Inps n. 1133 del 13.3.2017.

Fondo di integrazione salariale (Fis) – Chiarimenti sui termini di presentazio-

ne delle domande di assegno di solidarietà.

Con la circolare n. 176/2016 sono state fornite le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle presta-

zioni erogate dal Fondo di integrazione salariale (Fis).

L’analisi della disciplina relativa all’assegno di solidarietà garantito dal Fis, contenuta nell’art. 31 del decreto legislati-

vo n. 148/2015 e nell’art. 6 del Di n. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione

tardiva dell’istanza, a seguito delle quali è stato richiesto un intervento chiarificatore al Ministero.

Le disposizioni normative sopra citate prevedono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal

Fis siano presentate in via telematica all’Inps entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e

che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della

domanda.

I termini suddetti non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. 1502 del 3 marzo, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in

parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la

regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla

data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la

decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Saranno non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione

della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizza-

bili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.

A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di

assegno di solidarietà.

Tutela dati personali - Nuovi modelli per la richiesta di installazione

di impianti di videosorveglianza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nella sezione modulistica del proprio sito

(https://www.ispettorato. gov.it/it-it/notizie/Pagine/Nuovi-modelli-videosorveglianza.aspx)

i nuovi modelli per la richiesta di autorizzazione all'installazio-

ne di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l'esatta indicazione

della documentazione necessaria da allegare alla medesima.