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maggio 2017

5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione

della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

6. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle

Finanze, è stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il lavoratore intermittente può versare la

differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha usufruito

dell’indennità di disponibilità fi no a concorrenza del medesimo importo.

Articolo 17

Principio di non discriminazione

1. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento econo-

mico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, è riproporzionato in ragione della

prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle

singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Articolo 18

Computo del lavoratore intermittente

1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei

dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di

lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

(omissis)

Modalità di compilazione dell’elemento “forza aziendale”

del modello UniEmens

L’Inps, con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, fornisce istruzioni relativamente alla compilazione dell’elemento

obbligatorio, del modello UniEmens, “ForzaAziendale”.

In tale campo deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti, compresi quelli non retribuiti, a tempo pieno e a

tempo parziale, calcolati in proporzione all’orario svolto, mentre non devono essere indicati i lavoratori autonomi.

In particolare, l’Istituto ha evidenziato che i lavoratori intermittenti devono essere computati nell’organico dell’impresa

in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, prendendo a riferimento il semestre pre-

cedente al mese di competenza della denuncia UniEmens, mentre non vanno considerate le ore in cui il lavoratore resta in

disponibilità.

Invece, devono essere esclusi sia dall’elemento obbligatorio “ForzaAziendale” che dall’elemento obbligatorio

“NumLavoratori”, i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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