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Legale

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marzo 2016

- 10, comma 2 (Il fumo da tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene);

- 11, comma 1 (Le avvertenze combinate relative alla salute);

- 11, comma 2, lettera a) (Presenza di una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1 ed una fotografia a colori com-

presa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2);

- 11, comma 2, lettera b) (Numero verde 800.554.088 per smettere di fumare);

- 11, comma 2, lettera d) (Avvertenza e foto anche sul retro);

- 11, comma 2, lettera e) (Posizionamento delle avvertenze sul bordo superiore);

- 12, comma 1 (I prodotti da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua devono

recare l'avvertenza: il fumo uccide - smetti subito);

- 13, comma 1 (I prodotti del tabacco non da fumo devono recare l'avvertenza: questo prodotto del tabacco nuoce alla tua

salute e provoca dipendenza)

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

Infine, all’articolo 16, comma 1, del decreto, in merito alla tracciabilità dei prodotti del tabacco è prescritto che per le

confezioni unitarie, contrassegnate da un identificativo univoco, quest’ultimo non deve essere coperto da etichette di prezzo,

o da bolli fiscali. La mancata osservanza di tale prescrizione è sanzionata, ai sensi dell’articolo 25, solo con riferimento al

fabbricante e all'importatore.

Si evidenzia che, sensi del comma 11 dell’articolo 16 dette disposizioni sulla tracciabilità si applicano, per le sigarette

ed il tabacco da arrotolare, con decorrenza 20/5/2019 e per i prodotti del tabacco da arrotolare, con decorrenza 20/5/2024.

Il testo del provvedimento è disponibile presso la Segreteria della scrivente Direzione.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

Attuazione direttiva 2014/63/Ue sul miele

Dlgs n. 3 del 7 gennaio 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 7 del 11 gennaio 2016 il Dlgs recante "Attuazione della direttiva 2014/63/Ue

che modifica la direttiva 2001/110/Ce concernente il miele”.

Il provvedimento, in attuazione della delega legislativa di cui agli articoli 1 e 17 della legge n. 114/2015 (cosiddetta legge

europea 2014), recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea sopra citata, modificando il Dlgs n. 179/2004 inerente la

produzione e la commercializzazione del miele.

Nello specifico, l’art. 1, comma 1, lett. a), del Dlgs n. 3/2016, con l’aggiunta della lettera g-bis) all’art. 3, comma 2, del

Dlgs n. 179/2004, stabilisce che il polline non è considerato, ai sensi del regolamento Ue n. 1169/2011, un ingrediente del

miele, essendo una sua componente naturale specifica.

Inoltre, l’art. 1, comma 1, lett. b), del Dlgs n. 3/2016 modifica l’art. 4, comma 4, del Dlgs n. 179/2004, stabilendo che è

vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostan-

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