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Legale

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marzo 2016

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Dlgs n. 204 del 4 dicembre 2015

Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (Ce)

n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204,

recante la nuova “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (Ce) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”; il pre-

detto provvedimento è in vigore dal 6 gennaio 2016.

La nuova disciplina, pertanto, sostituisce il regime sanzionatorio precedentemente vigente, così come previsto dalla

legge 713/86, che viene infatti espressamente abrogata, e prevede specifiche sanzioni applicabili in caso di violazione delle

disposizioni contenute nel richiamato regolamento europeo n. 1223/2009 che disciplina gli obblighi a carico dei diversi opera-

tori economici nel settore dei prodotti cosmetici.

Il legislatore italiano, ai fini della determinazione delle sanzioni, pur seguendo un criterio generale – nella determina-

zione dei limiti delle sanzioni penali (arresto e ammenda) e dei casi in cui queste possono essere comminate – finalizzato a

discostarsi il meno possibile dall'impianto sanzionatorio previgente, ha dovuto necessariamente attribuire rilevanza primaria

ad un interesse costituzionalmente garantito qual è appunto il diritto alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori

che, considerate le modalità d'uso (applicazione diretta dei cosmetici sul corpo umano), è evidentemente suscettibile di

potenziali lesioni.

Per quanto riguarda più specificamente il settore della distribuzione, di seguito sono illustrate le disposizioni di mag-

gior interesse per le imprese associate (per le disposizioni a carico degli altri operatori e della persona responsabile si rinvia

al testo del decreto allegato).

In premessa, relativamente al campo d'applicazione delle disposizioni in esame, appare opportuno evidenziare quan-

to espressamente previsto dall'art. 17 ai sensi del quale “le sanzioni previste dal presente decreto non si applicano al com-

merciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qua-

lora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o

le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non

presenti segni di alterazione”.

Pertanto, una volta chiarita questa importante esclusione, è necessario richiamare il rimanente impianto sanzionato-

rio che si applicherà ogni qual volta il commerciante ha la possibilità, attraverso la propria condotta, di incidere direttamente

o indirettamente (ad esempio perché venuto a conoscenza o messo in comunque in condizione di conoscere eventuali rischi

legati ai prodotti) sui profili relativi alla sicurezza del prodotto e alla tutela della salute dei consumatori.

L'articolo 3 del provvedimento in oggetto sanziona con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a euro

1.000 chi “produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o

ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del

regolamento”, vale a dire:

a) presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/Cee;

b) etichettatura;

c) istruzioni per l'uso e l'eliminazione;

d) qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze, tuttavia, non dispensa gli operatori professionali e la persona fisica o giuridica designata

come “persona responsabile” all'interno dell'Ue dal rispetto degli altri obblighi previsti dal medesimo regolamento.

Quest'ultimo, infatti, stabilisce che “per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce

il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento”. Appare inoltre opportuno precisare che per i prodotti

cosmetici importati, l’importatore è la persona responsabile mentre il distributore è la persona responsabile quando immette

un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in

modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

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