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mo aspetto ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica
certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti
amministrativi, ai sensi dellʼart.38 del Dpr 445/2000 (comma 29).
Si noti, altresì, come siano stati inseriti nuovi obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni che, in caso di gare dʼap-
palto, dovranno pubblicare sui propri siti web istituzionali, una serie di informazioni relative al bando, come la struttura propo-
nente, l'oggetto, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, lʼimporto di aggiudicazione, i tempi di com-
pletamento dell'opera, servizio o fornitura, lʼimporto delle somme liquidate. Su tale obbligo sorveglierà l'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici, che pubblicherà tali informazioni sul proprio sito web e trasmetterà alla Corte dei conti lʼelenco delle ammini-
strazioni inadempienti (commi 32-33).
Le amministrazioni, da parte loro, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di
identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese
quelle sullo stato della procedura, i relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. Con uno o più decreti
del ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il ministro delle Infrastrutture da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà data attuazione a quanto sopra citato (comma da 29 a
31).
Inoltre, la normativa in commento novella la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, nelle parti relative:
agli obblighi dei soggetti privati preposti; alla motivazione semplificata del provvedimento conclusivo del procedimento ammini-
strativo, in determinati casi; al conflitto di interessi; alla motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
(
commi 37, 38, 41).
Più stringente diventa, altresì, il regime di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici, ed è affidata al
Governo la definizione di un codice di comportamento dei pubblici dipendenti e degli illeciti e delle sanzioni disciplinari relative
ai termini dei procedimenti amministrativi. È disciplinata la tutela del pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte ille-
cite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro (comma 51).
Appalti pubblici ed arbitrati (commi da 17 a 25)
Le stazioni appaltanti possono stabilire negli avvisi, bandi di gara o lettere dʼinvito che il mancato rispetto delle clausole conte-
nute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce una causa di esclusione dalla gara.
Modificando lʼart. 241 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), viene previsto che le controversie sui diritti soggettivi derivanti
dallʼesecuzione di appalti pubblici, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento di un accordo bonario tra le parti,
possano essere risolte con un arbitrato, unicamente previa autorizzazione dellʼorgano di governo della pubblica amministrazio-
ne; in mancanza dellʼautorizzazione sono nulli sia il ricorso ad arbitri che lʼinclusione della clausola compromissoria nel bando o
avviso-invito di gara. Lʼobbligo di preventiva autorizzazione motivata allʼarbitrato da parte dellʼ “organo di governo” è estesa
anche ad analoghi contenziosi in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata
a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dellʼarticolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere
o forniture finanziate con risorse a carico di bilanci pubblici (comma 20).
In tale ambito si rileva, altresì, come venga circoscritta la scelta dellʼarbitro; per controversie tra pubbliche amministrazioni, lʼar-
bitro, deve essere obbligatoriamente un dirigente pubblico, mentre nelle controversie in cui è parte un privato, pur non sussi-
stendo nessun obbligo, è preferibile che lʼarbitro sia scelto tra i dirigenti pubblici.
È invece vietata la partecipazione ai collegi arbitrali a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procurato-
ri dello Stato e componenti delle commissioni tributarie.
Attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (commi da 52 a 58)
Presso ogni prefettura, ai fini dellʼefficacia dei controlli antimafia, è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. La prefettura effettua verifiche periodiche
quanto alla perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Le imprese su cui non grava il sospetto di infiltrazione mafiosa organizzata possono evitare di presentare la documentazione
antimafia prevista per lo svolgimento delle loro attività (comma 52).
Sono, invece, definite maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
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