Legale
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Varie
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri (dal comma 53 al 57).
L'indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del ministro
dell'Interno. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei
propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comuni-
cano le variazioni rilevanti, secondo quanto previsto dal Tu di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata
comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto si applica la normativa vigente.
Viene, inoltre, modificato l'articolo 135 del codice appalti, con lʼinserimento di una serie di nuove ipotesi di risoluzione del con-
tratto (comma 58). Vengono sanzionate le sentenze passate in giudicato per reati come l'associazione mafiosa, il contrabban-
do, il traffico di rifiuti, lo spaccio di stupefacenti e i delitti con finalità di terrorismo (oltre quelle per i reati di peculato, malversa-
zione ai danni dello Stato e concussione).
Disposizioni in materia di incandidabilità
Il Governo entro un anno dallʼentrata in vigore della presente legge adotta un Testo unico in materia di divieto a ricoprire cari-
che elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi, nonché in materia di incandidabilità alle elezio-
ni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di divieto a ricoprire le cariche di presidente e di componente del
consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di
consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi
delle comunità montane.
Modifiche al Codice penale (comma 75)
Il comma 75, introduce modifiche al Codice penale, le quali si caratterizzano per un generalizzato aumento delle pene e per
lʼintroduzione di modifiche processuali di coordinamento.
Si richiamano in sintesi le principali modifiche introdotte.
Il reato di concussione (art. 317) diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche allʼincaricato di pubblico servizio) e
non è più prevista la fattispecie per induzione, oggetto di un autonomo reato.
Lʼattuale reato di cui allʼart. 318 relativo alla “cosiddetta corruzione impropria del pubblico ufficiale” (corruzione per un atto dʼuffi-
cio), ora rubricato “Corruzione per lʼesercizio della funzione”, viene riformulato evidenziando i confini tra le diverse forme di cor-
ruzione: da una parte, la corruzione propria di cui all'art. 319, che rimane ancorata alla prospettiva del compimento di un atto
contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale o dell'in-
caricato di pubblico servizio, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio.
Sono altresì previsti aumenti di pena per : il delitto di “corruzione in atti giudiziari” ex art. 319 ter cp (la cui cornice edittale passa
da 3-8 anni a 4-10 anni per lʼipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la
pena minima passa da 4 a 5 anni); per la “Corruzione propria” (la cui pena diviene 4-8 anni rispetto agli attuali 2-5 anni); per il
delitto di peculato” ex art. 314 cp dove la pena minima passa da 3 a 4 anni ed infine, per il reato di “abuso di ufficio” di cui
allʼart. 323 del cp, dove dagli attuali 6 mesi-3 anni si passa ad 1-4 anni.
È aggiunto al codice il nuovo art. 319-quater, riguardante il delitto di “induzione indebita a dare o promettere utilità” (cd. concus-
sione per induzione), che punisce sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare (reclu-