Legale
g e n n a i o 2 0 1 3
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Varie
Legge 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione
Modifiche alla disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
(
Dlgs 231/2001)
La legge n. 190 del 6.11.2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, è entrata in vigore il 28
novembre 2012.
Il provvedimento si compone di due soli articoli: lʼarticolo 1, costituito da 83 commi, contenente disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e lʼarticolo 2, contenente la clausola di
invarianza finanziaria in base alla quale dallʼapplicazione della legge non devono derivare nuovi oneri a carico del bilancio sta-
tale.
Siffatta normativa ha il fine di implementare lʼapparato preventivo e repressivo contro la corruzione e lʼillegalità nella
pubblica amministrazione, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre
2003,
e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio dʼEuropa, del 27 gennaio 1999.
In un sintetico quadro, si illustrano i principali assunti normativi, nonché le modifiche apportate alla normativa sulla
responsabilità amministrativa degli enti (Dlgs 231/2001).
Articolo 1
Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica amministrazione
Autorità nazionale anticorruzione e piano nazionale anticorruzione (da comma 1 a 14)
In ambito nazionale, viene individuata dalla legge lʼAutorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere in
unʼazione coordinata, unʼattività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dellʼillegalità nella pubblica ammi-
nistrazione.
In tal senso ambito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e lʼintegrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) opera
quale Autorità nazionale anticorruzione (in precedenza il ruolo era ricoperto dal dipartimento Funzione pubblica).
Alla Civit spetta, tra lʼaltro: lʼapprovazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal dipartimento della Funzione pub-
blica; la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in
materia anticorruzione e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa.
I dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, verran-
no formati tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione, provvedendo, inoltre, alla formazione dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dellʼetica e della legalità.
Altresì, è reso più incisivo il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti del dipendente pubblico che abbia causato,
oltre che un danno erariale anche un danno allʼimmagine della Pa per aver commesso di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato (comma da 11 a 14).
Trasparenza dellʼattività amministrativa (commi 15–16; 29–31; 33; 37–38; 41; 51)
La trasparenza dellʼattività amministrativa è assicurata anche attraverso la pubblicazione nei siti web di tutte le informazioni
relative a: procedimenti amministrativi, bilanci e consuntivi, costi per la realizzazione di opere pubbliche e per lʼerogazione di
servizi ai cittadini; attività inerente gli appalti pubblici e il ricorso ad arbitri; attribuzione di posizioni dirigenziali oltre a misure per
lʼassolvimento di obblighi informativi ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni (dal comma 15 al 16). Circa questʼulti-