apr i le 2017
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16
ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti oltre il limite previsto per gli aiuti
“de minimis”
qualora l’assunzione comporti un
incremento occupazionale netto.
Diversamente, per l’assunzione di giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”,
abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo anche oltre i limiti del regime degli
aiuti “
de minimis”
, è previsto (cfr. art. 6 comma 6, decreto direttoriale 394/2016), in aggiunta alla realizzazione dell’incremento
occupazionale netto, il rispetto in capo al lavoratore, alternativamente, di una delle sotto elencate condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta
ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei
mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale
minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla
condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro
subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo)
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;
b) non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e
formazione professionale;
c) avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego rego-
larmente retribuito;
d) essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la
disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero essere occupati in settori economici in cui sia
riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione
continua sulle forze di lavoro dell’Istat ed appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del Dm 20 marzo 2013 (pub-
blicato in Gazzetta ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013)
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7.1. L’incremento occupazionale netto
Come sopra precisato, l’incentivo può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo
massimo degli aiuti in regime
“de minimis”
concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari, a condizione che l’assunzione determi-
ni un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo
(Ula), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi
come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i
posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo par-
ziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia Ue, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n.
C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavo-
ro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla sentenza della Corte di giustizia sopra citata, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro
presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupa-
zionale dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazio-
nale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto
in termini di Ula, l’incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente
già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restitu-
zione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.
Si precisa, sul punto, che l’incentivo, in forza del disposto dell’articolo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014, è comun-
que applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente
occupati si siano resi vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;