apr i le 2017
mine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n.
7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espres-
sa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzio-
ne di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere (art. 31, comma 1, lettera b);
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni
dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la sommi-
nistrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro
che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31,
comma 1, lettera d);
5) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2);
6) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o
di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le
seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un
obbligo:
• l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a
tempo determinato e indeterminato) in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi
sei mesi – di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
• l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assun-
zioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi
e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favo-
re del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;
• l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in forza della quale spetta un diritto di precedenza nelle
assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipenden-
ze di colui al quale è trasferita, negli ultimi dodici mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai
sensi del comma 5 dello stesso articolo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposi-
zioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata
ad assumere i dipendenti della precedente azienda.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (Ue) n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis”
– o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come
definito all’art. 2, paragrafo 32, del regolamento (Ue) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Con riferimento agli aiuti
“de minimis”
, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’Inps provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il
suddetto registro e accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime
“de minimis”
, dell’intero importo massimo concedibile
dell’agevolazione.
Più in particolare, il bonus può essere fruito oltre i limiti del regime
“de minimis”
solo al verificarsi di determinate condi-
zioni, che, conformemente a quanto previsto dal regolamento (Ue) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del gio-
vane aderente al Programma.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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