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lugl io/agosto 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Data sospensione congedo (cioè data ripresa del lavoro): 12 gennaio 2016

Periodo residuo di congedo: giorni 77 giorni

Data dimissioni: 15 maggio 2016

Fruizione congedo residuo: dal 15 maggio 2016 al 30 luglio 2016

La lavoratrice può decidere di riprendere a fruire del periodo residuo anche prima della data di dimissioni, es. dall’1 maggio

2016. In tale caso, il congedo termina il 16 luglio 2016.

Se la lavoratrice riprendesse il congedo dal giorno successivo alla data delle dimissioni, ossia dal 16 maggio, il giorno delle

dimissioni (15 maggio 2016) sarebbe conteggiato ai fini della durata del congedo ma non sarebbe indennizzato a tale titolo.

L’indennizzo sarà corrisposto solo per i giorni di effettiva astensione dal lavoro, ossia dal 16 maggio 2016 al 30 luglio 2016,

per un totale di 76 giorni anziché di 77 giorni).

Per consentire all’Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta a comunicare alla struttura territoriale

Inps, che ha in carico la domanda di maternità, la data di sospensione del congedo di maternità e la data di ripresa del

congedo residuo. La comunicazione di sospensione va accompagnata dalla dichiarazione di responsabilità della lavoratrice

di aver comprovato al datore di lavoro il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di avergli conse-

gnato preventivamente l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa

dell’attività lavorativa. La comunicazione della sospensione all’Inps va effettuata tempestivamente (di regola prima della

sospensione) onde evitare il pagamento di indennità di maternità nei giorni di ripresa dell’attività, soprattutto nei casi di

pagamento diretto delle indennità da parte dell’Istituto.

L’istanza con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo sarà corredata dalla dichiarazione contenente

la data delle dimissioni del bambino.

Al momento, le comunicazioni sono effettuate alla struttura territoriale Inps, competente alla trattazione della doman-

da di maternità on line, tramite posta elettronica certificata (non email ordinaria) o, in mancanza, in modalità cartacea equi-

valente. Con tali modalità saranno comunicate anche le sospensioni avvenute dal 25 giugno 2015, eventualmente non

ancora comunicate alla struttura Inps competente.

Si allega alla presente circolare un fac simile di comunicazione (allegato 1).

Per effetto del nuovo comma 6 bis dell’art. 26 Tu, la sospensione del congedo di maternità è attuabile anche in caso

di adozione o affidamento di minore; l’opzione è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non invece per le lavoratrice

iscritte alla gestione separata alle quali non si applica il citato art. 26 ma l’art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

Si rammenta che in caso di adozioni o affidamenti preadottivi, sia nazionali sia internazionali, la durata del congedo

è pari a 5 mesi; in caso di affidamento non preadottivo il congedo è pari a un periodo di 3 mesi. Il congedo è in ogni caso

fruibile, in modo continuo o frazionato, entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (rif. circolare Inps n. 16 del

4 febbraio 2008).

L’esercizio della sospensione in questione comporta quindi che, qualora nei predetti 5 mesi, il bambino adottato o in

affidamento venga ricoverato in struttura pubblica o privata, il congedo di maternità residuo possa essere fruito dalla data di

dimissioni del bambino (o da data precedente le dimissioni comunicata dalla lavoratrice), anche oltre il predetto termine di 5

mesi (esempio 5).

Gli adempimenti verso il datore e l’Istituto sono analoghi a quelli previsti in caso di ricovero del neonato, tranne l’at-

testazione medica che, in caso di adozione/affidamento, non va prodotta in quanto finalizzata ad accertare la compatibilità

delle condizioni di salute della madre lavoratrice che ha partorito con l’attività lavorativa.

Esempio 5

Data ingresso in Italia: 30 ottobre 2015

Periodo di congedo spettante a tale data: 4 mesi (si ipotizza che un mese è stato riconosciuto per la permanenza all’estero)

Data ricovero bambino: 3 marzo 2016

Arco temporale teorico per fruire del periodo residuo (5 mesi dall’ingresso in Italia): 30 marzo 2016