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lugl io/agosto 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

L’Istituto, con messaggio Hermes n. 14448 dell’11 luglio 2011, aveva dato le relative istruzioni che sono da conside-

rarsi superate.

In base al nuovo art. 16 bis del Tu l’ambito di applicazione della sospensione del congedo risulta oggi più esteso:

infatti la lavoratrice può optare per tale sospensione a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, sempre subordina-

tamente alla compatibilità delle condizioni di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione inoltre è esercitabile anche in

caso di ricovero di minore adottato/affidato per effetto della riforma dell’art. 26 Tu.

Le sospensioni del congedo, in base alla riforma, sono esercitabili per i parti o gli ingressi in Italia o in famiglia (in

caso di adozioni/affidamenti) verificatisi dal 25 giugno 2015.

La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo

post partum,

una sola volta per ogni figlio, rinviando la

fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data ante-

cedente comunicata dalla lavoratrice.

Al riguardo si evidenzia che la data delle dimissioni del neonato, indicata dall’art. 16 bis in esame, rappresenta il

limite temporale oltre il quale non è possibile rinviare la fruizione del periodo di congedo di maternità ancora spettante. Ciò

non esclude che la lavoratrice possa fruire del congedo residuo anche prima della data delle dimissioni rimanendo comun-

que esclusa la possibilità di chiedere una seconda sospensione del congedo per lo stesso figlio.

È bene precisare che, in base alla riforma, per data di sospensione del congedo deve intendersi la data a partire

dalla quale la lavoratrice riprende l’attività lavorativa; essa presuppone il ricovero del neonato ma non coincide necessaria-

mente con tale data. Il congedo di maternità già fruito è quindi conteggiato ed indennizzato fino al giorno prima la data di

sospensione.

La data di ripresa della fruizione del congedo residuo coincide, come detto, con la data delle dimissioni del bambino

oppure con la data (precedente alle dimissioni) in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo.

Ai fini della sospensione del congedo di maternità/paternità, la lavoratrice interessata è tenuta a comprovare al dato-

re di lavoro l’avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e a produrre l’attestazione medica nella quale

si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.

Si rammenta che durante i periodi di congedo di maternità indicati all’art. 16 del Tu è fatto divieto al datore di lavoro

di adibire la lavoratrice al lavoro, pena l’arresto fino a 6 mesi (art. 18 Tu); pertanto, in assenza della predetta attestazione

preventiva non è consentito l’esercizio della sospensione del congedo e quindi il rientro a lavoro dell’interessata.

Qualora la lavoratrice riprendesse l’attività lavorativa senza acquisire preventivamente l’attestazione medica, si con-

figurerebbe una illecita permanenza al lavoro della lavoratrice stessa con conseguente perdita del diritto al congedo ed alla

relativa indennità per un numero di giorni equivalenti alla indebita permanenza al lavoro (art. 22 del Dpr 1026/1976). In tale

caso, infatti, i giorni lavorati tra la data di sospensione e la data dell’attestazione non possono essere computati ed inden-

nizzati nel periodo di congedo residuo il quale di fatto risulterà, complessivamente, di durata inferiore rispetto al periodo

residuo teoricamente spettante.

Si rammenta che, nei casi di indebita permanenza al lavoro, eventuali trattamenti indennitari già corrisposti sono

recuperati dall’Inps.

La lavoratrice madre comunica al datore di lavoro la data a decorrere dalla quale fruirà del periodo di congedo resi-

duo. Tale data coincide di regola con la data delle dimissioni che, si ribadisce, rappresenta il limite temporale oltre il quale

non è possibile far slittare la fruizione del congedo residuo.

Conseguentemente, nel caso in cui la ripresa del congedo avvenga oltre la data di dimissioni, il congedo residuo si

conteggia comunque a partire dalla data delle dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro.

Si riporta a titolo esemplificativo il seguente esempio.

Esempio 4

Data parto: 28 dicembre 2015

Data fine congedo: 28 marzo 2016 (data parto coincidente con la data presunta)

Data ricovero: 10 gennaio 2016