Start-up e Pmi innovative: istituito il codice tributo per il credito d’imposta
Si ricorda che è prevista una detrazione IRPEF del 30% dell’investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1 milione di euro (art. 29, D.L. n. 179/2012).
L’agevolazione spetta fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (art. 4, co. 7, D.M. 7 maggio 2019).
In alternativa alla suddetta detrazione ordinaria pari al 30%, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, quindi con un ammontare di detrazione non superiore per ciascun periodo d’imposta a 50.000 euro, comunque nei limiti del regime “de minimis” (D.M. 28 dicembre 2020).
La legge n. 162/2024 ha apportato alcune novità al quadro delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti previsti a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese.
In particolare, è superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza.
Il suddetto ammontare potrà può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute oppure essere fruito in compensazione con debiti d'imposta nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.
Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 2, commi 1 e 2, L. n. 162/2024).
Ulteriori incentivi fiscali sono stati introdotti dalla L. n. 193/2024, nell’ottica di stabilire un nuovo corpo di norme sulle start-up e Pmi innovative per favorire l’accesso ai finanziamenti.
L’Agenzia delle entrate ha istituito un nuovo codice tributo da utilizzare per la fruizione del credito d’imposta, relativo all’eccedenza non detraibile, per gli investimenti effettuati in favore di start-up e piccole e medie imprese (Pmi) innovative.
Nel caso in cui la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza è riconosciuto un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Per usufruire del credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Erario, i contribuenti interessati dovranno infatti far riferimento al seguente codice tributo:
“7076” - Credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative - articolo 2 della legge 28 ottobre 2024, n. 162.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice istituito trova posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In alternativa, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice figura nella colonna “importi a debito versati”.
L’anno a cui il credito fa riferimento viene indicato nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”.
È superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative: infatti, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza. Il suddetto ammontare potrà può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute oppure essere fruito in compensazione con debiti d'imposta nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. Correlativamente, non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi delle norme sopra citate previgenti, che, in caso di incapienza, consentiva la detrazione dell'eccedenza solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento. Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 2, commi 1 e 2).
(Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 28 aprile 2025)
30/04/25