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Nuovo credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design – Disposizioni applicative – Decreto del MISE del 26 maggio 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto 26 maggio 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico, recante:” Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”.

Il decreto in esame, come già anticipato nel nostro Fisco news n. 86/2020, è attuativo del Piano Transizione 4.0.

Come noto, la legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019) ha operato una ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Impresa 4.0” e, in particolare, di quelli concernenti gli investimenti in beni strumentali, in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative e in formazione 4.0 (per un esame completo vedi ns. fisco news n. 6/2020).

In particolare, per l’attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Per l’attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Per l’attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il decreto in esame definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione per il periodo successivo al 31 dicembre 2019.

In particolare, sono specificati:

  • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4);
  • l’individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell’aliquota del credito d’imposta (art. 5); per l’esame completo delle suddette attività si rinvia al testo del provvedimento al seguente link: Decreto del MISE del 26/05/2020
  • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d’imposta (art. 6).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Modalità di fruizione del credito d'imposta

L’impresa interessata deve essere in possesso:

- di una certificazione relativa all'effettivo sostenimento dei costi, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dal revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione.  Se l’impresa non è obbligata per legge alla revisione legale dei conti, le spese per la certificazione vanno ad incremento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro;

- di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione

e deve:

  • calcolare il credito di imposta applicando il credito di imposta relativo ad ogni tipologia di spesa e di investimento;
  • indicare il credito d'imposta nella relativa dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti;
  • effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (il modello dovrà essere approvato con apposito decreto);
  • utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, in 3 rate, tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Documentazione

L’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Tale certificazione deve essere allegata al bilancio e se le imprese non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati, a quanto previsto dal presente decreto.


27/07/20