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L’esecuzione esattoriale inizia con il pignoramento: la cartella di pagamento non ha efficacia esecutiva

L’art. 50, co. 1, D. lgs. n. 159/2011 dispone la sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte dei concessionari di riscossione pubblica in caso di sequestro di aziende o partecipazioni societarie.

Nella fattispecie in esame, una società in liquidazione aveva impugnato una cartella di pagamento eccependo che le quote sociali e il patrimonio aziendale erano sotto sequestro e poi confiscati.

Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari, in forza della norma sopra citata, dovevano essere sospesi.

Secondo la Riscossione la norma non poteva essere applicata al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento non costituiva un atto della procedura esecutiva e, pertanto, rimaneva fuori dall’applicazione del citato art. 50.

Nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento.

La cartella contiene sia l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione sia l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

La cartella di pagamento, che riveste sia la natura di atto con il quale viene notificato il titolo esecutivo sia di atto assimilabile al precetto, è atto privo di efficacia esecutiva.

Solo con l’atto di pignoramento ex art. 491 c.p.c. inizia l’esecuzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5637/2024).


09/10/24